AS105 - AS105 - SEGNALAZIONE ORDINAMENTO E AUTONOMIA DEGLI ENTI LOCALI.
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 12 novembre 1997
COMUNICATO STAMPA
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una nuova segnalazione ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consigliao dei Ministri, al Ministro degli Interni e al Ministro della Funzione Pubblica a proposito del disegno di legge recante disposizioni in materia di ordinamento e di autonomia degli enti locali.
Nella precedente segnalazione, del 24 febbraio 1997, erano stati formulati una serie di rilievi che il Governo ha in gran parte recepito introducendo significative modifiche all’originario testo legislativo. Tuttavia, il testo attualmente in discussione potrebbe essere ulteriormente chiarito e integrato per evitare interpretazioni e prassi applicative che risulterebbero distorsive della concorrenza.
In discussione è ancora l’art. 5 del disegno di legge Napolitano-Bassanini, che espressamente prevede che gli enti locali provvedano all’erogazione ai cittadini dei servizi pubblici locali al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l’economicità del servizio e l’accesso in condizioni di eguaglianza a quest’ultimo. Il testo, correttamente, fa esplicito riferimento alla “economicità della gestione” quale obiettivo che l’ente locale deve perseguire nell’organizzare l’offerta pubblica e fa obbligo all’ente locale di monitorare e controllare lo svolgimento delle attività relative ai servizi pubblici. Date queste premesse, l’Autorità suggerisce di chiarire che l’eventuale affidamento diretto del servizio ad aziende speciali o a società miste rappresenta una forma di gestione adottabile solo in quanto siano specificamente motivate le ragioni per cui l’ente locale non ricorre alla procedura concorrenziale ad evidenza pubblica.
L'attuale formulazione del progetto di legge mantiene l’affidamento diretto per le società a prevalente capitale pubblico. Può anzi sostenersi che il progetto di legge nell'attuale stesura ampli la possibilità di affidamento diretto allorché prevede che più enti locali possano partecipare ad una Spa mista e che quest'ultima possa beneficiare di un affidamento diretto dei servizi per i quali è stata costituita. Il riferimento a una mera partecipazione, non qualificata in termini di controllo, potrebbe comportare che tramite una qualunque partecipazione, anche di infimo valore, al capitale della Spa mista, si possa consentire a un ente locale il ricorso all’affidamento diretto.
Il modo più nitido per evitare questa eventualità sembra essere quello di fare definitivamente e interamente transitare la disciplina delle società miste in quella applicabile a tutte le imprese non legate da rapporti di strumentalità con l’ente locale, prevedendo perciò che la gara avvenga per l’assunzione della gestione del servizio e non per l’individuazione del socio privato. Sembra inoltre opportuno prevedere che il ricorso all’affidamento diretto, nei limiti in cui è consentito, non avvenga a tempo indeterminato.
Il progetto di legge prevede che le aziende speciali possano operare fuori territorio esclusivamente nel caso in cui costituiscano ovvero partecipino a distinte società di capitali, e questo appare essere uno strumento utile per impedire sussidi incrociati che possano alterare la concorrenza.
Per tale motivo si suggerisce che la stessa soluzione venga adottata anche per legittimare lo svolgimento delle attività fuori territorio delle Spa a capitale misto in luogo della mera separazione contabile tra le attività svolte dalla Spa per l'ente che ha costituito quest'ultima da una parte e per i servizi "fuori territorio" dall'altra. Va, infatti, rilevato che le Spa miste non pagano, nei tre anni successivi alla costituzione, IRPEG, ILOR ed INVIM. Per evitare che tali agevolazioni fiscali (equiparabili a tutti gli effetti a sussidi pubblici ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di stato) possano produrre benefici che vadano al di là dello scopo per cui sono state concesse, occorre evitare che i proventi ottenuti dalle attività fuori territorio possano di fatto essere sottoposti ad un regime fiscale non omogeneo rispetto a quello sopportato dai concorrenti.
Roma, 19 novembre 1997