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A129 - DENUNCE INFOCAMERE-CERVED


COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA




L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l’istruttoria avviata nei confronti di tutte le Camere di Commercio italiane, per una presunta intesa restrittiva della libertà di concorrenza, e nei confronti delle società Infocamere e Cerved, per un presunto abuso di posizione dominante.
Dall’istruttoria svolta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è emersa l’esistenza di un contesto concorrenziale caratterizzato da un’oggettiva difficoltà delle Camere di Commercio nel diffondere le informazioni camerali con modalità idonee a soddisfare le esigenze di operatori professionali.
In tale contesto, la società INFOCAMERE si è posta come unico operatore nel mercato dell’archiviazione e della vendita delle informazioni camerali su supporto informatico. Nel fornire l’accesso a tali informazioni, la società INFOCAMERE ha adottato comportamenti idonei a costituire un abuso di posizione dominante. La rilevanza anticoncorrenziale di tali comportamenti è stata accresciuta dall’effettiva integrazione economica tra INFOCAMERE e CERVED, operatore attivo nel mercato della distribuzione dei dati camerali e in quello dei servizi informativi a valore aggiunto.
        In particolare, INFOCAMERE:
        a) ha richiesto, per l’accesso on line agli archivi camerali, un minimo garantito pari a 5 miliardi, il possesso di un capitale di uguale ammontare, nonché ha applicato un meccanismo di sconti quantità che risultava discriminatorio nei confronti dei nuovi entranti;
        b) ha imposto l’acquisto in blocco della banca dati annuale dei bilanci ottici, limitando ingiustificatamente l’accesso a questo tipo di informazioni.
Il contesto concorrenziale sopra descritto è significativamente mutato a seguito delle modifiche comportamentali adottate da INFOCAMERE, nel corso dell’istruttoria e degli impegni assunti nei confronti dell’Autorità.
In particolare, INFOCAMERE ha predisposto un nuovo contratto tipo per l’accesso alle banche dati camerali, al quale possono aderire tutti gli operatori interessati, senza l’obbligo di garantire un fatturato minimo annuale o il possesso di altri requisiti economici minimi. Tale contratto prevede modalità di accesso flessibile al registro delle imprese e la possibilità di acquisire sottoinsiemi della banca dati bilanci.
INFOCAMERE, inoltre, al fine di assicurare una parità di trattamento tra i nuovi distributori e il distributore storico CERVED, si è impegnata a sospendere fino al 1° gennaio 1999 il sistema di sconti quantità previsto dal medesimo contratto. INFOCAMERE si è altresì impegnata a fornire i dati sui protesti secondo ogni modalità consentita dal regolamento che sta per essere emanato e a completare la programmata separazione dalla società CERVED.
Le modifiche di comportamento e gli impegni assunti da INFOCAMERE hanno reso l’operato di quest’ultima sostanzialmente più rispettoso del funzionamento del mercato, creando i presupposti per uno sviluppo concorrenziale dei mercati interessati.

L’Autorità ha deliberato che i comportamenti di Infocamere, consistenti nell’aver richiesto sia un minimo garantito pari a 5 miliardi, sia il possesso di un capitale di uguale ammontare, nell’aver applicato un meccanismo di sconti quantità che risultava discriminatorio nei confronti dei nuovi entranti, nonché nell’aver imposto l’acquisto in blocco della banca dati annuale dei bilanci ottici, hanno costituito una violazione dell’art. 3 della legge n. 287/90.

L’Autorità ha altresì ritenuto che le modifiche apportate da INFOCAMERE alla propria condotta hanno determinato la cessazione dell’abuso di posizione dominante e che, nella misura in cui gli impegni assunti saranno pienamente rispettati, esse sono idonee a creare i presupposti per uno sviluppo concorrenziale dei mercati interessati. INFOCAMERE dovrà, entro 180 giorni, riferire all’Autorità sugli effetti concreti delle modifiche di comportamento e degli impegni assunti.

Roma, 21 novembre 1997