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IC12 - SETTORE DEL GAS METANO


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 6 novembre 1997


COMUNICATO STAMPA


Conclusioni dell'indagine conoscitiva nel settore del gas naturale


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'indagine conoscitiva, avviata il 10 gennaio 1994, nel settore del gas naturale. L'indagine si è posta l'obiettivo di verificare l’attuale assetto strutturale e normativo del settore, con particolare riguardo agli interventi necessari a promuovere la concorrenza nel mercato del gas naturale. Tra questi interventi è di particolare rilievo la separazione societaria tra l’attività di importazione e distribuzione primaria del gas, che è monopolio di Snam, e l’attività di gestione della rete di trasporto, stoccaggio e dispacciamento (gestione dei flussi della rete).

        L’indagine ha accertato che la mancanza di condizioni concorrenziali nella fase upstream dell’approvvigionamento rappresenta la principale distorsione che caratterizza oggi il mercato italiano del gas naturale. A ciò si aggiungono gli stretti legami verticali, esistenti all’interno del gruppo Eni, tra le farie fasi della filiera del gas. A parte quantità trascurabili di gas naturale nazionale prodotto da terzi, l’unico soggetto che importa, produce e vende gas naturale in Italia è, infatti, Eni (attraverso Snam e Agip ).
        In questo quadro, la rimozione degli ostacoli alla concorrenza collocati a valle rispetto all’attività di approvvigionamento non è in grado di produrre da sola effetti benefici se non è accompagnata sia da una reale possibilità di scelta tra diversi fornitori di gas, di dimensioni comparabili (cosiddetta gas to gas competition); sia da un aumento della pressione concorrenziale esercitata dall’offerta di altri combustibili sui comportamenti dei fornitori di gas (cosiddetta interfuel competition).

        A giudizio dell’Autorità, l’obiettivo di creare una concorrenza «gas to gas» è perseguibile esclusivamente se preceduto da una ridefinizione dell’attuale assetto verticalmente integrato del gruppo Eni. In particolare, l’Autorità ritiene che il monopolio di fatto detenuto da Snam nel settore dell’importazione e della distribuzione primaria non possa coesistere con la presenza della stessa società anche nell’attività di trasporto, stoccaggio e dispacciamento di gas naturale. Pertanto, le attività di importazione e di distribuzione primaria, da un lato, e quelle di trasporto, stoccaggio e dispacciamento, dall’altro, dovrebbero essere svolte da soggetti giuridicamente distinti. Tale misura, associata all’estensione dell’accesso dei terzi alla rete anche a fini commerciali, determinerebbe la possibilità per le imprese concorrenti di contendere le utenze sinora servite da Snam in regime di monopolio di fatto.

        I vantaggi di tipo concorrenziale derivanti da questa modifica nell’assetto della struttura integrata del gruppo Eni sono molteplici. In primo luogo, collocandosi in una posizione di separazione e indipendenza rispetto alla società attiva nell’approvvigionamento e nella distribuzione primaria, il gestore della rete e delle attività di stoccaggio e modulazione sarebbe adeguatamente incentivato a fornire i propri servizi, a condizioni eque e non discriminatorie (sottoposte a forme di controllo di tipo regolamentare), ad eventuali nuovi concorrenti (nazionali o esteri), operanti esclusivamente nella fase di distribuzione commerciale, i quali potrebbero avvalersi dell’accesso alla rete per svolgere la propria attività e per servire i clienti idonei a ricercare le migliori opportunità di fornitura.
        Inoltre, solo nell’ipotesi di una separazione verticale della società Snam secondo le modalità descritte si potrebbe attenuare l’effetto di saturazione della capacità di trasporto installata sul territorio nazionale esercitato dai nuovi contratti di importazione sottoscritti da Snam nel periodo 1996/1997, riducendone, allo stesso tempo, le conseguenze in termini di appropriazione di quote della domanda di gas nei prossimi anni. Snam, infatti, dovrebbe, al pari di altri eventuali operatori presenti nel settore dell’approvvigionamento e vendita, negoziare con il gestore della rete il diritto di passaggio.
        Infine, a giudizio dell’Autorità l’assetto suggerito garantirebbe una maggiore trasparenza delle condizioni di vendita del gas praticate dall’attuale monopolista ed impedirebbe la formazione di ingiustificati livelli di margini, incorporati da un medesimo soggetto nei vari prezzi che caratterizzano la vendita di gas alle varie categorie di consumatori. La possibilità per Snam di esercitare nei confronti degli utenti finali il proprio potere di mercato è, infatti, attualmente derivata dalla coincidenza degli interessi che si sommano in capo alla medesima impresa, monopolista di fatto nell’approvvigionamento estero e quasi-monopolista in quello nazionale e, contemporaneamente, detentrice della quasi totalità della rete di trasporto e distribuzione primaria di gas in Italia.

        Per quanto riguarda un’accresciuta pressione concorrenziale attraverso l’offerta di altri combustibili (interfuel competition), l’Autorità suggerisce un progressivo riequilibrio della distorsione concorrenziale esercitata dalla disciplina fiscale in materia di gas. Un progressivo riequilibrio della fiscalità gravante sul gas naturale rispetto agli altri prodotti derivati del petrolio sarebbe auspicabile in quanto il processo di penetrazione del gas naturale come fonte primaria di energia, in particolare negli usi civili, ha esaurito la sua fase di sviluppo e diffusione iniziale. L’introduzione di combustibili liquidi (gasoli) a minor impatto ambientale tende a ridurre lo svantaggio comparato con il gas naturale, in termini di esternalità ambientali.
        Tale riequilibrio consentirebbe, da un lato, di riportare la concorrenza tra combustibili alternativi su un più corretto piano di confronto basato sui prezzi industriali relativi e, dall’altro lato, imporrebbe ai venditori di gas naturale (sia Snam sia aziende di distribuzione) di rivedere i propri comportamenti in una direzione più rispondente ad una logica concorrenziale ed, in ultima analisi, di tutela dei consumatori, in coerenza con quanto proposto in tema di concorrenza gas to gas.

Roma, 26 novembre 1997