Stampa

DECRETO LEGISLATIVO SULLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI


COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA



        Interrogato dai giornalisti, il Presidente dell'Antitrust Giuliano Amato, ha così commentato il varo da parte del Governo del Decreto legislativo sulla distribuzione dei carburanti:

        “Su questa materia, com'è noto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso, l'anno scorso, una indagine conoscitiva che ha affrontato l'esame dell'intera filiera petrolifera, oltreché la valutazione in particolare delle politiche di prezzo dei carburanti.

        Il Decreto legislativo approvato dal Governo, intervenendo su tutti i principali aspetti che regolano l'attività di distribuzione di carburanti per autotrazione (concessione, logistica, non oil, orari) rappresenta un importante passo avanti nella direzione, auspicata dall'Autorità nella indagine conoscitiva, di completare la liberalizzazione di questo mercato, già avviata con quella del prezzo di vendita, che si era dimostrata tuttavia di per sé insufficiente a promuovere un soddisfacente grado di concorrenza.

        E' particolarmente apprezzabile la volontà, espressa al 1° comma dell'articolo 1, di rendere libera l'attività inerente all'installazione ed all'esercizio di un impianto di distribuzione di carburante, attraverso l'abrogazione del vigente regime di concessione amministrativa. Lo strumento dell'autorizzazione comunale è, infatti, idoneo a consentire da un lato l'ingresso di nuovi operatori sul mercato mentre, dall'altro lato, riduce i vincoli per gli operatori già esistenti. Esso appare, dunque, più adatto della concessione ad assicurare che il contesto dinamico di ristrutturazione e riqualificazione della rete esistente possa avvenire secondo i parametri di efficienza imposti dalla competizione piuttosto che secondo quelli della concertazione sotto controllo pubblico.

        Non meno importanti risultano le norme di snellimento amministrativo previste sia all'articolo 1 sia all'articolo 2, per assicurare il soddisfacimento di quelle esigenze di celerità dell'azione amministrativa e certezza del diritto che rappresentano i necessari pre-requisiti per uno svolgimento di attività economiche in concorrenza.

        Un ruolo rilevante nella direzione di accrescere la dinamica concorrenziale nel mercato petrolifero riveste, inoltre, l'articolo 10, che disciplina l'impiego di serbatoi di GPL. Esso, infatti, vieta il comodato gratuito dei serbatoi di GPL per uso civile, industriale o agricolo; consente agli attuali comodatari la possibilità di divenire proprietari del serbatoio; infine, li mette nelle condizioni di potere scegliere liberamente con quali imprese stipulare contratti di manutenzione dei serbatoi stessi. Si tratta di norme che eliminano gravi strozzature concorrenziali nel mercato in questione, secondo un approccio già fatto proprio dalla stessa Autorità, nell'ambito di una specifica indagine conoscitiva sulla materia conclusa nel 1995.

        Insieme a questi apprezzabili elementi, tuttavia, il DL contiene alcuni punti insoddisfacenti.

        In primo luogo, l'art. 3 (Norme transitorie) rinvia l'avvio della liberalizzazione, prevista dall'articolo 1, sino al 31 dicembre 1999. Il rischio insito in questo modello che prevede due fasi - prima la ristrutturazione della rete distributiva, poi la piena liberalizzazione del mercato - è quello di non favorire adeguati incentivi alle imprese affinché chiudano gli impianti seguendo un criterio oggettivo di efficienza. Ben diverso sarebbe, infatti, l'impatto sulla “promozione dell'efficienza e il contenimento dei prezzi per i consumatori”, richiamato nell'art. 3, se la ristrutturazione della rete avvenisse contestualmente e per effetto della piena liberalizzazione degli accessi al mercato.

        Sotto un altro profilo l'abrogazione del regime concessorio non sembra giustificare la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra titolari della autorizzazione ed eventuali gestori degli impianti (articolo 1, comma 6), la cui definizione andrebbe lasciata all'autonomia delle parti. In particolare la determinazione di schemi comuni è idonea a rafforzare l'uniformità nei rapporti verticali esistenti tra i vari operatori ed i propri gestori, e, in tal modo, a facilitare le opportunità di coordinamento orizzontale tra operatori stessi.

        Gli stessi maggiori ambiti di libertà economica che opportunamente il decreto prevede, affidando al Ministro dell'Industria il compito di rivedere e ampliare le tabelle merceologiche e all'autonomia dei gestori la modulazione dell'orario di servizio, rappresentano i migliori presupposti per il superamento dell'attuale uniformità dei contratti. Con tali previsioni, però, si scontra l'introduzione di un limite massimo di orario di servizio.

        Infine, appaiono insoddisfacenti le norme relative alle condizioni di accesso allo stoccaggio (art. 5). In questo ambito sarebbe stato essenziale agevolare politiche indipendenti di approvvigionamento ad opera degli operatori non integrati verticalmente. La soluzione adottata, invece, mantiene un forte potere di condizionamento in capo alle imprese titolari dei depositi e riduce così le possibilità di consistenti riduzioni di prezzo a beneficio dei consumatori”.


Roma, 6 ottobre 1997