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I207 - ASSOCIAZIONE VENDOMUSICA/CASE DISCOGRAFICHE MULTINAZIONALI-FEDERAZIONE INDUSTRIA MUSICALE ITALIANA


COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA
Condannate le major discografiche


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che le società BMG Ricordi, EMI Music Italy, Polygram Italia, Sony Music Entertainment, Warner Music Italia e la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI), la principale associazione di categoria del settore discografico, hanno violato l'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, partecipando a una pratica concordata avente per oggetto e per effetto di falsare in maniera consistente la concorrenza sul mercato discografico in Italia, in particolare mediante la definizione di prezzi uniformi da praticare ai rivenditori. In ragione della durata e della gravità delle infrazioni l'Autorità ha comminato alle 5 case discografiche un'ammenda complessiva di 7,69 miliardi.

Il mercato individuato dall'istruttoria è quello della produzione e commercializzazione di CD, musicassette e LP ai rivenditori all'ingrosso e al dettaglio presenti sul territorio nazionale. In questo mercato, dove sono presenti consistenti barriere all'entrata e il cui valore complessivo è stimabile per il 1996 in 780 miliardi di lire, la quota detenuta dalle cinque società indagate, le cosidette major, ammonta a circa l'80%.

        Fra gli elementi emersi nel corso del procedimento istruttorio che hanno indotto a ritenere che i comportamenti delle major siano il frutto di una pratica concertata qualificabile come intesa, si può evidenziare l'esistenza di un fitto e sistematico scambio di informazioni sia direttamente tra le case discografiche che attraverso la FIMI. Lo scambio di informazioni ha avuto a oggetto i prezzi praticati ai rivenditori, la quantità e il valore delle vendite, l'organizzazione congiunta di attività promozionali rivolte al consumatore finale.

Tale sistematico scambio di informazioni è servito a coordinare le strategie di prezzo delle major. Nel corso del procedimento è stata verificata l'esistenza di un elevato grado di uniformità in ordine: a) alla struttura e al livello del prezzo praticato ai rivenditori sia per i CD che per le musicassette; b) alle condizioni di fornitura praticate ai rivenditori.
Le major hanno infatti adottato una struttura dei prezzi uniforme, applicando ai prezzi di listino due ulteriori componenti, ossia il contributo spese di trasporto e spedizione ed il ticket-tv: i livelli di queste tre componenti di prezzo sono stati uniformi. Infatti, nel corso del procedimento istruttorio è emerso che, per il periodo gennaio 1996-gennaio 1997, circa il 90% dei prezzi di listino applicati dalle major ai propri rivenditori, relativi a brani musicali classificati fra le hit, è stato fissato esattamente a 20.000 lire. A ciò deve aggiungersi il ticket-tv, il cui valore medio è stato pari nello stesso periodo di tempo a 3.000 lire, e il contributo spese di trasporto ed imballaggio, risultato pari al 6% del fatturato al netto di IVA ed al lordo del ticket tv.
Tale generalizzata struttura di prezzo è tipica delle major e non risulta essere adottata con analoga sistematicità dalle case discografiche non aderenti alla FIMI, le quali introducono le componenti di prezzo descritte in modo alternato, oppure le introducono a livelli diversi o per alcune fasce di clienti.
Relativamente alle condizioni di fornitura, da un'analisi campionaria svolta per il periodo gennaio 1996-gennaio 1997 è emerso che i valori medi degli sconti praticati dalle singole major alla rete di rivendita sono stati uniformi, con differenze massime dell'1% nel caso dei dettaglianti e dell'1,3% nel caso dei grossisti. L'analisi ha, inoltre, evidenziato un'elevata uniformità sia nei termini di pagamento, sia nella percentuale di reso dell'invenduto.
Ciò si è tradotto in un allineamento delle medie dei prezzi effettivi praticati dalle singole major ai rivenditori.
Sulla base di queste evidenze, l'Autorità ha ritenuto che le major, anche per il tramite della FIMI, abbiano posto in essere una pratica concordata che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 2, della citata legge.
L'Autorità ha inoltre deliberato che a tali case discografiche venga applicata un'ammenda complessiva di circa 7,69 miliardi di lire, pari all'1,5% del fatturato BMG Ricordi, Polygram Italia, Sony Music Entertainment e Warner Music Italia e all'1% del fatturato EMI Music Italy. In base a questi criteri, entro 90 giorni BMG Ricordi dovrà pagare 2,15 miliardi; EMI poco più di un miliardo; Polygram 1,37 miliardi; Sony circa 1 miliardo e mezzo; Warner 1,64 miliardi.

Roma, 22 ottobre 1997