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AS081 - AS81 - SEGNALAZIONE ATTIVITA' DI GUIDA, INTERPRETE ED ACCOMPAGNATORE TURISTICO



COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 7 gennaio 1997


COMUNICATO STAMPA n. 7/97


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha indirizzato una segnalazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti dei Consigli e delle Giunte regionali per evidenziare le limitazioni della concorrenza che derivano da talune disposizioni delle leggi regionali concernenti l'esercizio dell'attività di guida, interprete ed accompagnatore turistico, ed ha quindi auspicato un riesame della materia.
        I principi generali di queste attività professionali sono contenuti nella "Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" (n.217/83). Tale legge non contiene indicazioni per la determinazione dei prezzi dei servizi prestati. Le leggi delle Regioni che si sono dotate di una propria normativa su questa materia, prevedono invece meccanismi di fissazione delle tariffe, le quali sono obbligatorie, in alcuni casi sia nel minimo che nel massimo, in altri solo nel massimo. Nella maggior parte delle Regioni la fissazione avviene mediante un procedimento amministrativo nel corso del quale vengono anche sentite le associazioni di categoria. In altre Regioni, le tariffe sono fissate direttamente dalle associazioni.
        L'Autorità ritiene che questo sistema non risponde nè all'esigenza di garantire la qualità dei servizi prestati, nè comporta automaticamente una maggiore correttezza professionale degli operatori nei confronti dei consumatori.
        In particolare, per ciò che riguarda le tariffe minime, l'Autorità ritiene che queste non assicurano che ai livelli di prezzo fissati siano forniti servizi di qualità adeguata. Relativamente alle tariffe massime l'Autorità ritiene che solo in presenza di circostanze molto particolari (che non sussistono nel settore considerato), esse possano costituire uno strumento per ridurre i prezzi a carico dei consumatori. A questo fine, meglio sarebbe che le Amministrazioni pubbliche introducessero strumenti volti a assicurare la trasparenza del mercato e a diffondere le informazioni sulle condizioni praticate dagli operatori.

Difatti, dalla verifica dell'applicazione a livello locale di una delle leggi regionali che prevedono la fissazione di tariffe obbligatorie solo nel massimo - quella della Regione Emilia-Romagna - emerge che, a seguito delle decisioni in sede amministrativa, le tariffe fissate vengono comunque percepite come le uniche possibili e come il punto di riferimento per gli operatori del settore. In tal modo, anche nelle Regioni in cui la legge regionale sembra prevedere esclusivamente tariffe massime, il processo decisionale può produrre effetti simili a quelli derivanti dalle leggi che dispongono esplicitamente tariffe minime o fisse e corrispondere, quindi, esclusivamente alle esigenze delle categorie degli operatori interessati, espresse dalle proposte tariffarie presentate dalle associazioni alle Amministrazioni pubbliche e da queste di solito accolte.
Infine, l'Autorità ritiene che siano ingiustificate le disposizioni di talune leggi regionali, che subordinano l'indizione delle prove d'esame per poter svolgere tali professioni ad una decisione delle amministrazioni pubbliche ed associazioni di categoria, sulla base di valutazioni di opportunità, relative alla situazione di mercato. Infatti, la predeterminazione dell'equilibrio tra domanda ed offerta, sotto forma di limitazione del numero degli operatori, limita il volume complessivo dell'attività e, attenuando la pressione concorrenziale, disincentiva gli operatori a migliorare le condizioni, sia qualitative che di prezzo, dei servizi offerti ai consumatori.

Roma, 16 gennaio 1997