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AS082 - AS82 - SEGNALAZIONE : ACCESSO AL MERCATO DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO



COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Segnalazione del 7 gennaio 1997


COMUNICATO STAMPA n. 5/97


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha scritto al Parlamento e al Governo per segnalare le distorsioni alla concorrenza e al corretto funzionamento del mercato che derivano dall'articolo 9 della legge n. 153/94, recante disposizioni urgenti in favore del cinema. L'articolo citato dispone che la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale od arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorità competente in materia di spettacolo, ovvero l'attuale Dipartimento dello Spettacolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al termine di una serie di considerazioni, l'Autorità, al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato ed il migliore soddisfacimento delle esigenze dei consumatori finali, suggerisce di abrogare l'articolo in questione, nel convincimento che la liberalizzazione degli accessi al mercato possa rimuovere un elemento che altera la concorrenza nel mercato dell'esercizio cinematografico.
        Secondo la legge, i criteri dell'autorizzazione vengono specificati in appositi decreti di attuazione adottati dalla Presidenza del Consiglio. Un primo decreto è stato adottato nel settembre del 1994 ed è stato parzialmente modificato con un altro decreto del 13 maggio 1996.
L'Autorità era già intervenuta sul primo decreto con una segnalazione nel dicembre 1994, ritenendo che i parametri al cui rispetto era subordinato il rilascio dell'autorizzazione limitassero la possibilità di accesso di nuovi operatori al mercato dell'esercizio cinematografico e, pertanto, impedissero il pieno operare della concorrenza.
Le modifiche apportate dal recente DPCM 13 maggio 1996, riguardano sia i criteri richiesti per ottenere l'autorizzazione all'apertura delle sale, che il procedimento di autorizzazione.
In ordine al primo aspetto, le modifiche apportate dal decreto prevedono che:
        ai fini dell'autorizzazione all'apertura di una sala o di una multisala in comuni sprovvisti di sale cinematografiche, la distanza minima dalla più vicina sala in esercizio è stata ridotta alla metà (da 3 km. a 1,5 km. dalla più vicina sala monoschermo o da una sala con due schermi e da 5 km. a 2,5 km. dalla più vicina sala con almeno tre schermi);
        analogamente, ai fini della autorizzazione di nuovi schermi in comuni provvisti di sale cinematografiche, è stata ridotta la distanza dalla più vicina sala operante, ed inoltre è stato raddoppiato il rapporto tra schermi operanti nel singolo comune e popolazione residente;
        ai fini dell'autorizzazione all'apertura di multisale o alla trasformazione di monosale in multisale, è stata ampliata la possibilità di aumentare la capacità del locale e agevolata la possibilità di realizzare complessi multisala nell'ambito di progetti coordinati.
In ordine al secondo aspetto, ovvero quello procedimentale, il DPCM del 13 maggio 1996 conferma quanto già precedentemente previsto, ovvero che il Dipartimento dello Spettacolo, per lo svolgimento della propria attività autorizzatoria, si avvale dell'opera di una Commissione apertura sale che ha funzione consultiva. Tra i membri di tale Commissione vi sono anche i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore ed in particolare dell'esercizio cinematografico.

Pur in presenza di queste parziali modifiche, l'Autorità, con la nuova segnalazione, conferma gli effetti distorsivi della concorrenza nel mercato dell'esercizio cinematografico derivanti dalla normativa relativa ad ambedue gli aspetti sopra menzionati, così come prevista dall'articolo 9 della legge n.153/94 e dai suoi due successivi decreti di attuazione. L'Autorità ha ribadito che una regolamentazione strutturale dell'offerta di sale cinematografiche non trova alcuna obiettiva giustificazione economica, data anche l'attuale fase di sviluppo del mercato, caratterizzata da un processo di concentrazione volto alla costituzione di circuiti di sale in quasi tutte le città capozona della distribuzione cinematografica.
In questo senso, far dipendere l'apertura di nuove sale o la trasformazione di quelle in attività da parametri non strettamente connessi alle dinamiche del mercato, può produrre un rallentamento nell'auspicata espansione del settore, ostacolando la costituzione di più circuiti nello stesso ambito locale e quindi limitando il dispiegarsi della concorrenza secondo le modalità specifiche dell'attuale fase di evoluzione del mercato in esame.
Inoltre, la determinazione da parte dell'Amministrazione statale di parametri quantitativi uniformi per tutto il territorio nazionale, sulla cui base regolamentare la localizzazione delle sale in differenti aree geografiche, equivale a limitare l'adeguamento della struttura del mercato dell'esercizio cinematografico alle diverse esigenze espresse dai consumatori nei vari bacini di utenza.
Una uniforme regolamentazione a livello nazionale, inoltre, ha l'effetto di condizionare sensibilmente l'autonomia delle Amministrazioni locali in materia di localizzazione delle attività produttive, in tal modo introducendo limitazioni all'esercizio delle competenze urbanistiche attribuite ai Comuni stessi.
Infine, l'Autorità segnala che la presenza nella Commissione apertura sale di rappresentanti delle associazioni di categoria del settore cinematografico rappresenta una misura idonea a creare non necessari conflitti di interesse, oltre a rafforzare gli aspetti anticoncorrenziali della norma, dal momento che si consente agli operatori già presenti di condizionare l'accesso al mercato dei propri concorrenti.


Roma, 11 gennaio 1997