I212 - CONTRATTI DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA DI GELATI
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 23 dicembre 1996
COMUNICATO STAMPA n. 3/97
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al termine di un'istruttoria avviata nel maggio scorso, ha deliberato che le intese concluse tra le principali aziende produttrici di gelato industriale in Italia (Unilever, Nestlé, Sammontana e Sanson) e i pubblici esercizi per la distribuzione dei gelati da impulso costituiscono, con particolare riferimento alle clausole di esclusiva, un comportamento restrittivo della concorrenza.
L'Autorità ha constatato che i contratti tipo predisposti dalle aziende produttrici prevedono per i rivenditori al dettaglio un obbligo di acquisto e commercializzazione esclusiva dei prodotti del singolo produttore, precludendo la possibilità per il rivenditore di trattare presso il proprio punto vendita gelati di fornitori concorrenti. Il vincolo di esclusiva prevede elevate penali nel caso di inadempimento da parte dei rivenditori. I contratti di acquisto esclusivo interessano ben 162 mila punti vendita, pari al 68,1% degli esercizi. In media, circa il 73% del fatturato realizzato nell'impulso dalle aziende interessate transita attraverso esercizi vincolati in esclusiva.
L'Autorità ha imposto alle imprese in questione di porre fine alle infrazioni accertate, cessando immediatamente di sottoscrivere, invocare o utilizzare la clausola di esclusiva contenuta nei rispettivi contratti-tipo e di applicare qualsiasi penale ad essa connessa agli esercizi commerciali rifiorniti. Inoltre, le stesse imprese dovranno presentare, entro 180 giorni, una relazione che illustra le concrete misure adottate per rimuovere quelle infrazioni.
L'Italia occupa il primo posto in Europa nel settore del gelato da impulso. Il mercato italiano ha dimensioni più che doppie rispetto a quello tedesco e più che triple rispetto a quello spagnolo. La produzione di impulso industriale è stata nel 1995 pari a circa 123.000 tonnellate, equivalenti a 2.200 miliardi di lire a prezzi al consumo. Il mercato del gelato da impulso industriale è caratterizzato da un grado di concentrazione molto elevato: le prime due imprese (Unilever e Nestlé, che rispettivamente operano con i marchi Algida, Sorbetteria di Ranieri, Eldorado e Motta, Antica Gelateria del Corso) detengono il 70,1% delle vendite complessive in volume e le prime quattro l'89,1%.
Tale struttura è determinata da una serie di fattori che ostacolano l'entrata di nuovi concorrenti. Tra questi fattori risultano di particolare rilievo gli alti costi di distribuzione; la necessità di elevate capacità finanziarie per sviluppare tecnologie e know-how e per sostenere gli investimenti pubblicitari; e soprattutto il generale ricorso a contratti di "freezer exclusivity", sistema che impedisce all'esercente di conservare nei congelatori prodotti di imprese concorrenti.
In un mercato già significativamente precluso all'entrata di nuove imprese, l'esistenza di reti di esclusive accentua l'effetto cumulativo di blocco, mentre risulta di particolare rilievo la posizione delle società in oggetto per la quota di mercato detenuta e il numero di punti vendita vincolati. In tale contesto, i contratti con clausola di esclusiva costituiscono una violazione dell'art. 2, comma 2, della legge 287/90.
Roma, 8 gennaio 1997