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A178 - ALBACOM/TELECOM CIRCUITI AFFITTATI



COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Provvedimento del 19 dicembre 1996


COMUNICATO STAMPA n. 2/97


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in seguito ad una denuncia inviata da ALBACOM (società controllata da British Telecom e BNL), ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della società TELECOM ITALIA, la quale, sfruttando la sua posizione di monopolista legale nel mercato delle linee affittate (circuiti diretti) avrebbe ostacolato l'accesso di nuovi operatori ai mercati dei servizi di telecomunicazione liberalizzati (telefonia per gruppi chiusi di utenti, trasmissione dati, servizi a valore aggiunto).
        I circuiti diretti numerici (detti anche circuiti dedicati o linee affittate) sono linee della rete pubblica di telecomunicazioni che permettono il collegamento diretto e dedicato (evitando le procedure di commutazione) tra punti terminali della rete. I circuiti diretti sono indispensabili alle società che forniscono servizi di telecomunicazione liberalizzati, e difatti vengono da esse affittati per collegare i nodi della propria rete tra loro e per connettere a questi nodi le sedi dei clienti ai quali vengono offerti quegli stessi servizi. Proprio in ragione di questo requisito di essenzialità, la normativa comunitaria, recepita in Italia con decreto legislativo n. 289/94, ha disposto che il gestore pubblico non possa rifiutare, salvo che per impossibilità tecnica, di fornire circuiti diretti a tutti gli operatori che ne facciano richiesta per loro uso interno o per la fornitura dei servizi liberalizzati.
        In questo quadro, TELECOM ITALIA avrebbe rifiutato in particolare di fornire ai suoi concorrenti circuiti diretti numerici urbani aventi determinate velocità (comprese tra 64 Kbps e 2 Mbps e superiori a 2Mbps) che invece sembrerebbero essere impiegati dalla stessa TELECOM per la propria offerta di servizi. L'utilizzo da parte del gestore pubblico dei circuiti diretti a determinate velocità esclusivamente per la fornitura dei propri servizi potrebbe avere l'effetto di pregiudicare l'attività delle altre imprese che forniscono i servizi di telecomunicazione liberalizzati e che possono utilizzare solo una ristretta gamma di velocità trasmissive.
         Inoltre, TELECOM ITALIA sembrerebbe praticare, per l'affitto dei circuiti diretti, tariffe notevolmente più elevate di quelle praticate nei principali Paesi europei, senza che questa differenza sia giustificata da condizioni di costo nè da un sistema di contabilità trasparente. Ciò avrebbe l'effetto di ostacolare l'offerta di nuovi servizi di telecomunicazioni da parte degli operatori concorrenti del gestore pubblico. In questo contesto deve inquadrarsi anche la pratica, denunciata da Albacom, secondo la quale TELECOM, nel caso di abbinamento della fornitura di circuiti con la fornitura di servizi liberalizzati, affitterebbe ai propri clienti finali circuiti diretti a prezzi inferiori a quelli praticati ai concorrenti, con l'effetto di pregiudicare l'attività degli stessi concorrenti nei servizi di telecomunicazioni liberalizzati.

Roma, 7 gennaio 1997