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I191 - AGIPPETROLI/KUWAIT PETROLEUM ITALIA



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 19 dicembre 1996


COMUNICATO STAMPA N. 6/97

        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'istruttoria riguardo l'intesa tra le società Agip Petroli S.p.A. (Agip) e Kuwait Petroleum S.p.A. (Kupit), comunicata volontariamente al fine di verificare la sua congruità ai principi della concorrenza. L'Autorità, in seguito alle significative modifiche al testo originario apportate nel corso dell'istruttoria dalle due società, ha autorizzato l'intesa, in quanto non l'ha giudicata idonea a peggiorare il gioco concorrenziale esistente sul mercato finale della distribuzione in rete di carburanti. L'Autorità, comunque, si è riservata di valutare ogni possibile futuro effetto di restrizione della concorrenza che possa derivare dalle concrete modalità di attuazione degli accordi sottoscritti.
        L'intesa investe le tre fasi della filiera petrolifera della raffinazione, della logistica e della distribuzione e aveva inizialmente sollevato forti perplessità in ragione degli effetti restrittivi della concorrenza ad essa connessi sui mercati della distribuzione finale in rete di carburanti. L'Autorità ha ritenuto centrale la parte degli accordi relativi alla logistica (deposito e fornitura di carburanti alla fase finale della loro distribuzione). Qualsiasi coordinamento tra Agip e Kupit nella fase di raffinazione doveva infatti essere giudicato sotto il profilo concorrenziale a seconda se gli accordi nella fase della logistica fossero stati o meno idonei ad accrescere la competizione fra le due società sui mercati finali della distribuzione in rete. In particolare, gli accordi che prevedevano un forte aumento nelle reciproche attività di permuta dei prodotti finiti avrebbero determinato una significativa dipendenza di Kupit da Agip, per ciò che atteneva il rifornimento della propria rete di distribuzione all'interno delle aree in cui sono ubicati i depositi di fornitura dei prodotti, nonché la perfetta conoscenza ex ante, da parte di Agip, degli obiettivi di vendita della società concorrente in ciascuna area. Al fine di eliminare tali effetti restrittivi sui mercati della distribuzione in rete di carburante, Agip e Kupit hanno modificato in maniera sostanziale la parte degli accordi relativa alla logistica.
        In virtù dei nuovi accordi sulla logistica, da un lato, è stato abbandonato il sistema degli scambi in permuta di prodotti finiti tra le due società; dall'altro lato, è stata eliminata la clausola che prevedeva il consenso discrezionale di Agip all'aumento delle quantità scambiate con Kupit; ed infine, è scomparso il vincolo di Kupit a dovere utilizzare Agip ed Ip quale fornitori esclusivi negli hinterland relativi alle basi prescelte.
        L'insieme dei rapporti instaurantisi tra Agip, Ip e Kupit a seguito dei nuovi accordi sulla logistica rappresenta una importante novità rispetto alle forme contrattuali largamente utilizzate dalle società petrolifere seguendo una forma standardizzata dall'Unione Petrolifera. Riguardo ai contratti di permuta tra società petrolifere, l'Autorità ha avuto modo di osservare nel recente provvedimento di chiusura dell'indagine conoscitiva sul prezzo dei carburanti per autotrazione, come essi determinino una serie di effetti che rendono assai improbabile il perseguimento di condotte concorrenziali da parte delle società permutanti. Ciò sia per le rigide modalità con cui vengono comunicate, ex ante, alle società che garantiscono la fornitura le quantità di carburanti che le società clienti intendono ritirare; sia per l'elevata incidenza che tale sistema di fornitura esercita sul totale delle quantità vendute in rete da ciascuna società petrolifera (in media il 50%).
        Il nuovo quadro di rapporti di fornitura di prodotti tra Agip e Kupit determinato dalle modifiche apportate agli accordi sulla logistica consente, invece, a Kupit di sfruttare la posizione di forza detenuta da Agip ed Ip nella logistica secondo modalità che rendono possibili comportamenti concorrenziali indipendenti all'interno dei singoli mercati locali della distribuzione di carburanti. Infatti, per un lungo periodo di tempo, viene garantito a Kupit il diritto di ottenere da Agip ed Ip, in qualsiasi loro deposito, le quantità di prodotto richieste mese per mese, senza che esse siano rigidamente prefissate. All'inizio di ogni anno, inoltre, Kupit avrà la facoltà di dare o meno attuazione agli accordi relativi alla logistica. È, quindi, possibile che i miglioramenti della efficienza aziendale nell'attività di raffinazione e di logistica conseguibili dalle due società tramite gli accordi vengano trasmessi a valle sui mercati della distribuzione di carburante con effetti benefici per i consumatori.

Roma, 13 gennaio 1997