I182B - AGENZIE DI PUBBLICITA'
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
Provvedimento del 19 dicembre 1996
COMUNICATO STAMPA n. 4/97
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al termine di un procedimento istruttorio, ha accertato diverse violazioni al divieto di intese restrittive della concorrenza nel comportamento delle associazioni di agenzie di pubblicità, ASSAP, AIPAS e OTEP, delle associazioni delle agenzie di sponsorizzazioni, ASP, di relazioni pubbliche, ASSOREL e di direct marketing, ASSODIRECT, nonché nei confronti della Federazione Italiana della Comunicazione che riunisce tali associazioni. Questi soggetti rappresentano complessivamente una quota ampiamente maggioritaria del mercato della comunicazione di impresa. Le infrazioni accertate, che contraddicono l'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90, sono riconducibili a delibere associative riguardanti due profili distinti: il coordinamento dei prezzi delle imprese di comunicazione associate e i comportamenti delle stesse imprese in occasione delle gare indette dagli utenti di pubblicità.
In particolare, con riguardo al primo profilo, l'Autorità ha ritenuto che i tariffari, le clausole dei contratti tipo o le disposizioni regolamentari predisposti da ASSAP, AIPAS, OTEP, ASP, ASSODIRECT e ASSOREL, concernenti il compenso, lo sconto d'agenzia e i prezzi di varie prestazioni, nonché il tariffario interassociativo ASSAP-AIPAS-OTEP costituiscono intese vietate in quanto mezzi idonei a favorire un coordinamento dei comportamenti delle agenzie al fine di determinare la remunerazione dei servizi resi.
Sotto il secondo profilo, l'Autorità ha accertato l'esistenza di Codici Deontologici ASSAP, AIPAS e ASP che stabilivano, tra l'altro, che le imprese associate dovessero astenersi dal partecipare a gare a cui fossero state invitate agenzie in un numero superiore a quello stabilito dagli stessi Codici (generalmente quattro) e per le quali non venisse prevista una remunerazione forfettaria per la sola partecipazione. Norme di contenuto analogo sono state predisposte dall'ASSODIRECT all'interno del Tariffario professionale. Tali disposizioni sono state ritenute restrittive della concorrenza in quanto in grado di limitare il confronto tra gli operatori e la possibilità di fissare autonomamente una condizione contrattuale. OTEP e ASSOREL non hanno fornito alcuna indicazione alle proprie associate in merito ai comportamenti da tenere se invitate a partecipare a gare indette da utenti privati.
Tutte le associazioni menzionate dovranno presentare all'Autorità, entro sessanta giorni, una relazione sulle iniziative adottate al fine eliminare le intese accertate.
Roma, 9 gennaio 1997