SEGNALAZIONE CONVENZIONE AGENZIE IPPICHE
COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha scritto al Ministro delle Risorse Agricole a proposito della delibera n. 723 del 13 maggio 1996 che il Commissario Unire ha inviato al Ministero stesso per l'approvazione. Nella segnalazione l'Autorità auspica una serie di modifiche alla delibera al fine di assicurare un corretto funzionamento del mercato delle scommesse ippiche.
La delibera, oltre a rinnovare per nove anni la convenzione con le agenzie ippiche, prevede il potenziamento e la razionalizzazione della rete esterna di accettazione delle scommesse ippiche attraverso l'individuazione di zone "UNIRE" all'interno delle quali dovranno essere aperti i nuovi punti vendita. L'aumento dei punti vendita costituisce pertanto un'occasione importante per aprire il mercato delle scommesse ippiche all'ingresso di nuovi soggetti. La delibera invece, così come formulata, appare idonea a determinare restrizioni significative sotto il profilo concorrenziale.
I principali ostacoli al funzionamento del mercato sembrano innanzitutto riconducibili alla possibilità riconosciuta agli attuali soggetti delegati di aprire una o più succursali senza partecipare a gare per l'assegnazione delle medesime.
La delibera n. 723/1996, infatti, attribuisce alle 320 agenzie ippiche un diritto d'opzione per l'attribuzione di una concessione relativa ad uno o più punti vendita da collocare nella "zona UNIRE" all'interno della quale l'agenzia è già presente.
Ad avviso dell'Autorità il riconoscimento di un tale diritto, unitamente all'attribuzione di una zona d'esclusiva, può costituire un impedimento significativo all'accesso di nuovi soggetti nel mercato delle scommesse ippiche.
In primo luogo, infatti, l'ingresso di nuovi concorrenti nelle zone dove le agenzie sono già presenti, risulterebbe circoscritto a quelle "sottozone" rispetto alle quali le agenzie non ritengono opportuno esercitare il loro diritto d'opzione. In secondo luogo, alle agenzie ippiche, diversamente da quanto previsto per i nuovi entranti, oltre alla possibilità di aprire i nuovi punti vendita senza partecipare alle gare, non viene richiesto l'obbligo di assicurare "un minimo garantito " di scommesse.
In questo modo, la delibera n. 723/96 riconosce ai vecchi soggetti delegati condizioni particolarmente favorevoli per aprire in ogni caso le nuove succursali e per proteggersi dall'ingresso di nuovi concorrenti. E' infatti evidente la minore onerosità gestionale che graverà sui vecchi soggetti delegati rispetto ai nuovi che saranno invece costretti ad impegni finanziari notevolmente superiori sia per le fidejussioni che per gli investimenti strutturali in senso stretto.
In definitiva, più che all'esigenza di aumentare il volume delle scommesse, coerentemente con i fini istituzionali dell'UNIRE, l'esclusiva territoriale sembrerebbe rispondere all'esigenza propria dei soggetti delegati di ripartirsi il mercato in modo da assicurarsi il mantenimento della clientela e di eliminare qualsiasi forma di concorrenza.
Al riguardo, non appare significativa l'apertura del mercato che in linea di principio potrebbe derivare dal mancato esercizio del diritto d'opzione sulle "sottozone" da parte degli attuali agenti ippici. Questa ipotesi appare, infatti, del tutto improbabile alla luce delle agevolazioni previste dalla delibera n. 723/1996 a favore delle esistenti agenzie ippiche.
Roma, 26 settembre 1996