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TARIFFARI PROFESSIONALI DEGLI AGENTI IMMOBILIARI (I216 )



COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA SUI TARIFFARI PROFESSIONALI DEGLI AGENTI IMMOBILIARI


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prende atto che le principali associazioni nazionali degli agenti di affari in mediazione immobiliare, in seguito a una sollecitazione della stessa Autorità, hanno invitato le associazioni locali a rimuovere i tariffari, anche se indicativi, o comunque ad assumere, nei confronti degli iscritti, comportamenti coerenti con le norme della legge n. 287/90 a tutela della concorrenza e del mercato.
        L'Autorità era venuta a conoscenza del fatto che alcune associazioni provinciali aderenti alla Federazione Italiana Mediatori Agenti Affari (FIMAA) e alla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) predispongono tariffari o danno comunque indicazione ai propri iscritti di uniformare il livello di provvigione richiesta ai clienti.
        Nel corso di un incontro con i rappresentanti della FIMAA e della FIAIP, l'Autorità ha precisato che la fissazione, da parte di associazioni, di condizioni contrattuali cui gli associati si uniformano, relative sia alle tariffe che ai minimi, seppure solamente indicativi, può determinare restrizioni concorrenziali.
        In particolare, da un lato, la fissazione di tariffe minime, anche qualora sia intesa a garantire prestazioni di qualità, non impedisce che servizi di qualità inferiore siano comunque forniti, dall'altro, determina certamente effetti restrittivi della concorrenza, favorendo un allineamento dei prezzi, e, per questa via, sicuramente riduce il benessere dei consumatori. Quindi, la determinazione del prezzo dei servizi in esame va lasciata al libero accordo delle parti, attribuendo ai clienti la facoltà di scegliere in base al rapporto qualità-prezzo.
        Sia la FIMAA che la FIAIP hanno accettato le indicazioni espresse dall'Autorità, a tal fine, hanno invitato i loro associati a uniformarsi ad esse.

Roma 26 luglio 1996