A129 - DENUNCE INFOCAMERE-CERVED
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 11 luglio 1996
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di tutte le Camere di Commercio italiane, per una presunta intesa restrittiva della libertà di concorrenza, e nei confronti delle società Infocamere e Cerved, per un presunto abuso di posizione dominante. Le Camere di Commercio, il cui compito istituzionale prevede la messa a disposizione del pubblico, anche con modalità informatiche, di un complesso di informazioni economico-commerciali ("informazioni camerali"), hanno posto in essere comportamenti uniformi e paralleli consistenti, di fatto, nel negare a terzi l'accesso alle informazioni camerali su supporto informatico e nel riservare alle sole società Infocamere e Cerved, il cui azionariato risulta sostanzialmente composto dalle medesime Camere di Commercio, la disponibilità di tali informazioni. Le società Infocamere e Cerved, che risultano costituire un'unica entità economica, a seguito del comportamento delle Camere di Commercio, detengono una posizione dominante in relazione all'attività di fornitura al pubblico delle informazioni camerali su supporto informatico. L'entità economica Infocamere-Cerved sembrerebbe sfruttare abusivamente la propria posizione dominante per praticare condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e limitare le modalità tecniche di offerta, escludendo quelle più convenienti per i propri clienti/concorrenti. In particolare, le società Infocamere e Cerved sembrano adottare i seguenti comportamenti: a) l'applicazione di prezzi molto superiori ai diritti di segreteria per l'accesso diretto on line alle banche dati camerali; b) l'imposizione dell'obbligo di acquistare l'intera banca dati, nell'ambito del contratto per la fornitura dei bilanci societari; c) la previsione di un minimo garantito pari a 5 miliardi di lire, nell'ambito del contratto per distributori dell'accesso on line alle banche dati camerali; d) la restrizione delle modalità di fornitura dell'accesso alle informazioni camerali su supporto informatico. Tali comportamenti rendono particolarmente difficoltoso l'ingresso o la permanenza sul mercato delle imprese che utilizzano le informazioni camerali per fornire servizi economico-commerciali.
L'insieme degli elementi raccolti ha indotto l'Autorità a ritenere probabile che i comportamenti delle Camere di Commercio nel loro complesso, possano configurarsi come un'intesa vietata ai sensi dell'art.2, comma 2, della legge n.287/90, e che il comportamento dell'entità economica Infocamere-Cerved possa dar luogo ad un abuso di posizione dominante vietato dall'art. 3 della legge n.287/90.
Il procedimento istruttorio dovrà concludersi entro il 6 febbraio 1997.
Roma, 25 luglio 1996