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I182B - AGENZIE DI PUBBLICITA'



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 27 giugno 1996


COMUNICATO STAMPA

        L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti delle principali associazioni delle agenzie di pubblicità per presunta violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990. Destinatarie del provvedimento sono l'Associazione Italiana Agenzie Pubblicità a servizio completo (ASSAP), l'Associazione Italiana Imprese di Comunicazione (AIPAS), l'Associazione Imprese di Pubblicità e comunicazione - OTEP, l'Associazione Italiana Agenzie di Promozione (ASP), l'ASSODIRECT e l'Associazione Agenzie di Relazioni Pubbliche a servizio completo (ASSOREL). L'infrazione contestata a tali associazioni consiste nella conclusione di intese restrittive della concorrenza. In particolare, l'ASSAP, l'OTEP e l'AIPAS, che complessivamente detengono una quota di mercato prossima al 90%, hanno predisposto un tariffario interassociativo con il quale vengono stabiliti i prezzi che le agenzie associate devono praticare nei confronti dei propri clienti per la remunerazione di quelle prestazioni che normalmente non rientrano nel compenso d'agenzia. L'OTEP, l'ASP e l'ASSODIRECT hanno formulato, in aggiunta, un proprio listino prezzi ad integrazione di quello interassociativo. La predisposizione da parte delle associazioni di listini contenenti i prezzi minimi per la prestazione di taluni servizi appaiono limitare il comportamento concorrenziale delle singole agenzie e di coordinare le loro scelte di prezzo.
        Oltre ai tariffari, le associazioni hanno redatto dei contratti tipo e delle guide contrattuali a favore delle proprie associate. In alcuni di essi compaiono esplicite indicazioni di prezzo con riferimento al compenso d'agenzia o allo "sconto d'agenzia" (lo sconto praticato dalle concessionarie di pubblicità a favore degli utenti nel caso si servano di un'agenzia di pubblicità). Anche tali documenti possono costituire una modalità di coordinamento delle scelte delle agenzie di pubblicità in grado di restringere la concorrenza.
        L'insieme degli elementi raccolti ha indotto l'Autorità a ritenere probabile che i comportamenti di prezzo delle agenzie di pubblicità nel loro complesso, non solo in relazione ai listini citati, siano coordinati tanto a livello associativo che interassociativo.
        Il procedimento istruttorio durerà 180 giorni e dovrà concludersi entro la fine di dicembre.

Roma, 4 luglio 1996