C2309 - SNAI SERVIZI-SAN SIRO/TRENNO
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 30 maggio 1996
COMUNICATO STAMPA
1.L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che, a seguito degli impegni assunti dalle parti, l'acquisizione del 67,9% del capitale sociale della TRENNO S.p.A. da parte della SNAI Servizi S.r.l. non comporta la creazione di una posizione dominante tale da eliminare in maniera sostanziale e durevole la concorrenza dal mercato dell'organizzazione e gestione degli spettacoli ippici.
2. Con l'acquisizione della TRENNO, la SNAI Servizi entra nel settore degli ippodromi. La TRENNO infatti gestisce sia l'ippodromo di San Siro che l'ippodromo di Montecatini. Peraltro SNAI Servizi è già presente nel settore delle scommesse ippiche attraverso le 281 agenzie ippiche che partecipano al suo capitale e che raccolgono circa il 60% del totale delle giocate (2.650 miliardi di lire su un totale di 4.620 miliardi di lire nel 1995). La SNAI Servizi gestisce inoltre il riversamento delle scommesse al Sistema Provvisorio di Totalizzatore Nazionale UNIRE, partecipa alla CONSORTRIS per la raccolta della scommessa TRIS e gestisce attraverso il Consorzio CRAI e Teleippica S.r.l. il segnale e la regia televisiva per la trasmissione delle immagini alle agenzie ippiche.
Alla luce della presenza delle parti lungo l'intera filiera, che va dalle scommesse ippiche agli ippodromi, e in particolare a seguito della possibilità di utilizzare il segnale televisivo per alterare la distribuzione delle scommesse tra i diversi ippodromi, la posizione che si sarebbe venuta a creare con la concentrazione, così come originariamente prospettata, sarebbe stata idonea ad alterare la concorrenza sul mercato dell'organizzazione e della gestione degli spettacoli ippici. Va considerato infatti, che circa il 25% dei proventi degli ippodromi (e in alcuni casi oltre il 30%), dipende dal volume delle scommesse raccolte presso la rete delle agenzie ippiche.
3. Nel corso dell'istruttoria, tuttavia, la società acquirente, al fine di eliminare i rischi di alterazione della concorrenza derivanti da un utilizzo strategico del segnale televisivo, si è impegnata a cedere ad un soggetto terzo, di comprovata indipendenza ed imparzialità, la gestione della regia e del segnale televisivo. Ovvero, nell'eventualità in cui, coerentemente a quanto previsto dalla Delibera UNIRE del 13 maggio 1996, n.722, venisse costituito un consorzio tra i soggetti delegati per la gestione del segnale televisivo, SNAI Servizi si è impegnata a non assumere nel suddetto organismo consortile una posizione di controllo esclusivo di diritto o di fatto.
Roma, 3 giugno 1996