FORMULARIO PER LE CONCENTRAZIONI E FORMULARIO PER LE INTESE
COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 5 giugno 1996, ha adottato i nuovi formulari per la comunicazione delle operazioni di concentrazione e per la comunicazione volontaria delle intese e la presentazione delle richieste di autorizzazione in deroga.
Si tratta di due importanti strumenti per facilitare i rapporti con le imprese nella applicazione delle regole di concorrenza. I documenti sono stati predisposti a seguito di un processo di consultazione che ha interessato una selezionata rappresentanza di imprese, associazioni di imprese, esperti di diritto della concorrenza e altre istituzioni competenti in materia.
I nuovi formulari sono volti ad agevolare l'attività delle imprese fornendo un contesto di riferimento quanto più possibile certo sia con riferimento alla natura delle operazioni di concentrazione sottoposte all'obbligo di comunicazione preventiva e agli oneri informativi dovuti per legge, sia in ordine ai procedimenti facoltativi attivabili nel caso di intese ed alle informazioni che sono necessarie per la valutazione dell'Autorità.
Copie dei formulari, che, pubblicati come edizioni speciali del Bollettino dell'Autorità, entreranno in vigore il prossimo 1° luglio, sono disponibili presso la sede dell'Autorità (Via Liguria, 26 - 00187 Roma - tel. 06 - 48162.474), nonché sul sito Internet della stessa all'indirizzo http://www.agcm.it. Il personale dell'Autorità è disponibile a fornire ai soggetti interessati tutta l'assistenza necessaria, specialmente nella fase di prima applicazione.
Formulario per le concentrazioni
Il formulario per le concentrazioni sostituisce quello adottato nel maggio del 1991. Nella nuova stesura è stato meglio delimitato il campo di intervento (operazioni che realizzano una concentrazione fra imprese indipendenti) ed è stata definita un'area di esenzione dall'obbligo di comunicazione.
Operazioni che non realizzano una concentrazione:
in aggiunta alle operazioni già escluse dall'art. 5 della legge 287/90 (acquisizione di partecipazioni a fini meramente finanziari e imprese comune cooperative) e alle operazioni intragruppo (come definite dall'Autorità nella riunione del 28 marzo 1995), viene ribadito il principio per cui condizione necessaria perchè si possa configurare una concentrazione è lo svolgimento di un'attività economica da parte dei soggetti partecipanti all'operazione.
Operazioni che non devono essere notificate:
riguardano quelle concentrazioni che, con ragionevole certezza, non interessano né interesseranno mercati nazionali, quali le acquisizioni di imprese di nazionalità estera che non hanno esportato negli ultimi tre anni, non esportano e non sono destinate ad esportare i propri prodotti in Italia.
Queste ultime due modifiche comporteranno una riduzione delle notifiche preventive delle concentrazioni: se queste modifiche fossero state applicate al periodo 1990-95, la riduzione sarebbe stata di circa l'8%.
Sono state inoltre differenziate le forme di comunicazione, rendendole più ampie nel caso di operazioni che portano alla costituzione di quote di mercato rilevanti.
Formulario per le intese
Il formulario per le intese tende invece a favorire la spontanea attivazione, da parte delle imprese, dei procedimenti di comunicazione volontaria delle intese e della richiesta di autorizzazione in deroga, per ottenere una valutazione dell'Autorità in ordine all'eventuale natura restrittiva di accordi o pratiche concordate. Per incentivare l'utilizzo di tali strumenti di comunicazione, l'Autorità ha ritenuto di accordare un trattamento sanzionatorio di favore nei confronti delle imprese che comunicano volontariamente un'intesa e attendano l'esito della valutazione dell'Autorità prima di eseguirla. Negli oltre cinque anni di attività, sono pervenute all'Autorità 47 comunicazioni volontarie di intese e 24 richieste di autorizzazione in deroga. Nel primo caso sono stati avviati 19 procedimenti istruttori, di cui 13 conclusi con un provvedimento di violazione della legge; a fronte, invece, delle 24 richieste di autorizzazione in deroga l'Autorità ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 287/90, ricorressero le condizioni per concedere l'autorizzazione solo in 4 casi.
Roma, 20 giugno 1996