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I77C - CIRAS



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 18 aprile 1996


COMUNICATO STAMPA



        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di rigettare la richiesta presentata dal CIRAS - Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali - per un rinnovo dell'autorizzazione in deroga allo svolgimento della sua attività.
        L'Autorità, a seguito di un procedimento istruttorio conclusosi nell'ottobre 1994, aveva ritenuto che lo svolgimento di attività di coordinamento commerciale nel mercato dell'assicurazione grandine da parte di un unico consorzio, il CIRAS, cui aderivano compagnie rappresentanti la quasi totalità del mercato comportasse una restrizione consistente della concorrenza. Peraltro, l'Autorità aveva ritenuto opportuno concedere al CIRAS una autorizzazione in deroga per la durata di un anno a decorrere dalla data della delibera, in quanto la restrizione della concorrenza appariva strettamente connessa con l'eccezionalità e transitorietà della situazione normativa allora esistente. Scaduto il termine dell'autorizzazione in deroga, il CIRAS ha richiesto all'Autorità un rinnovo della stessa, ritenendo che esistessero ancora i presupposti per una autorizzazione in deroga, non essendo ancora stata varata la prevista riforma del settore.
        Nel corso dell'istruttoria, avviata a seguito di quest'ultima richiesta del CIRAS, non sono emersi elementi tali da configurare un miglioramento delle condizioni di offerta o un beneficio sostanziale per i consumatori derivanti dalla prosecuzione dell'attività del CIRAS.
        D'altro canto, anche l'asserita incertezza normativa dovuta alla mancata emanazione del Dpr di riforma del settore dell'assicurazione grandine, previsto dal comma 1 dell'articolo 127 del Decreto Legislativo n. 175/95, di attuazione della Direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione danni, non costituisce una ragione per il rinnovo dell'autorizzazione in deroga.
        Infatti, pur in assenza di una nuova disciplina di settore, si deve ritenere che dal 1° gennaio 1996 la normativa relativa al mercato dell'assicurazione grandine sia sostanzialmente mutata e non sia più applicabile la vecchia disciplina prevista dall'articolo 9 della legge n. 185/92. In particolare non esistono più consorzi obbligatori di compagnie di assicurazione e la nuova struttura del mercato dovrà essere ispirata ad una maggiore concorrenza. Pertanto, l'attività di un consorzio quale il CIRAS, al quale partecipano quasi tutte le imprese attive nel settore, con una quota di mercato superiore al 95%, non può in nessun caso essere esentata dalla nuova normativa.

Roma, 6 maggio 1996