SOGLIE DI FATTURATO EX ART. 16, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 287/90
COMUNICATO STAMPA
Documenti:
P3862
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 2 maggio 1996, ha stabilito che le "soglie" di fatturato totale realizzato a livello nazionale per le quali è prevista la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 287/90, sono pari, rispettivamente a seicentotrentasei miliardi di lire per l'insieme delle imprese interessate e a sessantre miliardi e seicento milioni per l'impresa della quale è prevista l'acquisizione.
L'incremento del valore delle soglie corrisponde, come previsto dalla legge citata, all'aumento dell'indice del deflattore del Pil che, secondo la Relazione generale sulla situazione economica del Paese per il 1995, presentata al Parlamento dal Ministro per il Bilancio e la Programmazione economica e dal Ministro per il Tesoro il 4 aprile 1996, è risultato pari al 5%.
Le soglie di fatturato previste originariamente dalla legge del 1990 erano pari, rispettivamente, a 500 e a 50 miliardi, mentre il precedente aggiornamento del 1995 le aveva elevate a 606 e a 60,6 miliardi.
Roma, 10 maggio 1996