A102 - ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI/ALITALIA
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 29 febbraio 1996
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria per abuso di posizione dominante nei confronti dell'Alitalia nell'ambito dei servizi di linea nazionali per il trasporto aereo dei passeggeri. Il procedimento è stato avviato in seguito ad una segnalazione dell'Associazione Consumatori Utenti di Lamezia Terme (Catanzaro), della compagnia aerea Aliadriatica (successivamente trasformatasi in Air One), nonché ai fatti evidenziati nell'audizione del 12 luglio 1995 presso la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati da parte dei rappresentanti di Meridiana, Aliadriatica ed Air Dolomiti.
In particolare, Alitalia, in virtù di disposizioni amministrative che le attribuiscono la gestione delle bande orarie di atterraggio e di decollo (la cosidetta clearance), avrebbe strumentalmente utilizzato tale funzione per difendere la propria posizione dominante opponendo un rifiuto ingiustificato alle richieste dei nuovi vettori concorrenti di entrare su alcune tratte nazionali. Qualora accertato, il comportamento discriminatorio da parte dell'Alitalia evidenzierebbe un'incompatibilità tra funzioni di regolazione delle bande orarie ed erogazione dei servizi di trasporto aereo di linea. Va ricordato che il Regolamento CEE n. 95/93 del gennaio 1993 prevede la creazione di un organo coordinatore incaricato dell'assegnazione delle bande orarie per il decollo e l'atterraggio e che in attesa dell'attuazione di tale regolamento, la funzione in esame è tuttora svolta da Alitalia.
Alitalia avrebbe inoltre sovrapposto gli orari dei propri voli a quelli dei concorrenti, quali Meridiana ed Aliadriatica, in modo da indurne l'uscita dal mercato. Infine, Alitalia avrebbe tentato di ostacolare l'apertura dei mercati nazionali alla concorrenza imponendo alle agenzie di viaggio di non emettere biglietti della compagnia concorrente. Tali comportamenti potrebbero configurare un abuso di posizione dominante, in violazione all'art. 3 della legge n. 287/90.
L'istruttoria si concluderà entro il 26 settembre 1996.
Roma, 4 marzo 1996