I137 - EFIM/FINMECCANICA
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 31 gennaio 1996
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'istruttoria avviata il 21 agosto 1995 nei confronti delle società FINMECCANICA, ANSALDO TRASPORTI, BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE e dell'EFIM, in liquidazione coatta amministrativa, ed ha deliberato che l'accordo, stipulato in data 12 marzo 1992 tra EFIM e FINMECCANICA e segnalato alla stessa Autorità dal Commissario Liquidatore dell'EFIM il 19 giugno 1995, non costituisce un'intesa lesiva della concorrenza.
L'accordo, di natura generale e riguardante la produzione di materiale ferroviario, aveva carattere preliminare, presupponendo una successiva fase di attuazione che si sarebbe realizzata con la costituzione di un consorzio tra EFIM e FINMECCANICA e di una società consortile tra BREDA ed ANSALDO TRASPORTI, nonché con lo scambio di partecipazioni azionarie tra BREDA ed ANSALDO TRASPORTI. Era inoltre previsto un reciproco diritto di prelazione tra EFIM e FINMECCANICA in caso di vendita di partecipazioni azionarie dirette o indirette in società operanti nel settore ferroviario.
La rilevanza concorrenziale dell'intesa sarebbe stata completamente definita solo dal contenuto di successivi accordi attuativi, che non hanno mai avuto luogo né potranno averlo in futuro per la liquidazione dell'EFIM. Perciò l'Autorità non ritiene possibile valutare l'effettiva rilevanza concorrenziale dell'oggetto dell'accordo nei termini originariamente configurati.
L'Autorità ha poi giudicato che il diritto di prelazione assume rilevanza anticoncorrenziale solo se detenuto da un'impresa in posizione dominante e se determina una barriera all'accesso al mercato. Ciò non è stato riscontrato nel caso di specie in quanto, pur detenendo FINMECCANICA una posizione di rilievo sui mercati del materiale rotabile, sui medesimi operano imprese con mezzi e conoscenze tali da poter presentare proposte di acquisto (di BREDA) in grado di rendere non conveniente l'esercizio del diritto di prelazione. Del resto, nel corso dell'istruttoria è emerso che la mancata presentazione di offerte di acquisto appare verosimilmente ascrivibile all'insieme degli impegni industriali e alle garanzie occupazionali legate a un'eventuale acquisiszione di BREDA. Inoltre, tale acquisizione non costituisce l'unico modo delle società concorrenti di ANSALDO TRASPORTI per competere sui diversi mercati del materiale rotabile. Infatti, l'assegnazione di commesse di materiale rotabile mediante gare internazionali e le modifiche delle politiche d'acquisto di Ferrovie dello Stato, hanno contribuito a favorire la progressiva e graduale apertura dei mercati interessati anche alla concorrenza di imprese estere.
Peraltro, eventuali restrizioni della concorrenza che potrebbero essere determinate sui mercati del materiale rotabile dall'acquisizione di BREDA da parte di ANSALDO TRASPORTI non sono valutabili nell'ambito dell'esame dell'intesa segnalata. Se FINMECCANICA avrà modo di esercitare il diritto di prelazione, si realizzerà una fattispecie concentrativa da siottoporre all'Autorità, che in quella sede valuterà, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 287/90, gli aspetti concorrenziali dell'operazione.
Roma, 14 febbraio 1996