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A130 - INTERNATIONAL TOBACCO AGENCY/AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 21 novembre 1996


COMUNICATO STAMPA


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un'istruttoria per abuso di posizione dominante nei confronti dell'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS). Il procedimento ha preso avvio da un esposto della società ITA che aveva avanzato la richiesta di commercializzare in Italia una linea di sigarette, prodotte in Germania, contraddistinte dal marchio Trussardi.
        AAMS infatti può influire sull'accesso dei concorrenti al mercato, in quanto possono essere importate in Italia solo marche di sigarette che abbiano ottenuto l'inserimento nelle tabelle dei prezzi stabilite dal Ministero delle Finanze, inserimento che il Ministero può concedere solo dopo aver recepito il parere obbligatorio di AAMS. Nonostante Ita avesse presentato in più riprese la domanda di iscirizione in tariffa, l'Amministrazione Autonoma Monopoli non ha mai fornito tale parere. Nella denuncia è anche sollevata la questione della restrizione alla concorrenza imposta dai contratti di distribuzione di AAMS, i quali determinano le quantita di sigarette che i nuovi produttori possono immettere in commercio.
        AAMS è, insieme a Philip Morris, alla quale risulta vincolata da un contratto di produzione su licenza, il principale operatore presente sui mercati della produzione e della commercializzazione dei tabacchi lavorati. Essa inoltre gode di una posizione dominante sul mercato della distribuzione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, in quanto risulta a tutt'oggi l'unica importatrice di tabacchi manifatturati e possiede l'unica rete nazionale di distribuzione. Occorre peraltro rilevare che la presenza di rilevanti vincoli contrattuali tra AAMS e le società del gruppo Philip Morris potrebbe anche configurare un'ipotesi di posizione dominante collettiva.
        I comportamenti e gli atti denunciati potrebbero configurare gli estremi dell'abuso e risultare pertanto in violazione dell'art. 3 della legge n. 287/90. In particolare, l'omessa o la ritardata risposta alle richieste di inserimento in tariffa delle sigarette prodotte da un'impresa concorrente - comportamenti ai quali AAMS ha concorso in modo determinante - possono rappresentare fattispecie sintomatiche di uno sfruttamento abusivo delle prerogative che la legge conferisce AAMS, finalizzato al conseguimento di vantaggi concorrenziali nello svolgimento della propria attività d'impresa.
        Inoltre, la predisposizione e l'imposizione da parte di AAMS di un contratto di distribuzione di tabacchi lavorati, contenente clausole aventi per oggetto la limitazione delle quantità di prodotto da immettere nel proprio circuito distributivo e conseguentemente sul mercato nazionale, ostacolando la possibilità per le imprese concorrenti di accedere a quest'ultimo, appaiono configurare un'ulteriore fattispecie di abuso di posizione dominante, in violazione del citato art. 3.

Roma, 9 dicembre 1996