A102 - ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI/ALITALIA
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 7 novembre 1996
COMUNICATO STAMPA
Condanna per Alitalia e segnalazione al Ministro dei Trasporti
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha conclusa l'istruttoria per abuso di posizione dominante nei confronti di Alitalia nell'ambito del trasporto aereo nazionale e ha accertato i comportamenti anticoncorrenziali di Alitalia consistenti: a) nell'utilizzo discriminatorio dei vantaggi derivanti dallo svolgimento dell'attività di allocazione delle bande orarie (slot) presso gli aeroporti nazionali; b) nella programmazione dei voli in sovrapposizione a quelli operati dai concorrenti Aliadriatica (ora Air One) e Meridiana; c) negli impedimenti creati nell'emissione, da parte delle agenzie di viaggio, di biglietti di Aliadriatica/Air One.
Il procedimento era stato avviato nel febbraio di quest'anno in seguito ad una segnalazione dell'Associazione Consumatori Utenti di Lamezia Terme (Catanzaro), della compagnia aerea Aliadriatica (successivamente trasformatasi in Air One), nonché ai fatti evidenziati nell'audizione del 12 luglio 1995 presso la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati da parte dei rappresentanti di Meridiana, Aliadriatica ed Air Dolomiti.
L'Autorità ha preso in considerazione i comportamenti tenuti da Alitalia nei confronti di vettori concorrenti, ritenendo che essi fossero volti ad impedire, ostacolare o disciplinare l'ingresso sul mercato da parte degli stessi. Tali comportamenti sono stati ritenuti tanto più gravi in quanto risultano funzionalmente posti in essere alla vigilia dell'apertura dei mercati nazionali alla concorrenza dei vettori comunitari, che avverrà nell'aprile del 1997.
In particolare, Alitalia, investita con una circolare ministeriale del 1971 del compito di gestire l'assegnazione delle bande orarie (slot) di atterraggio e di decollo (attività di clearance aeroportuale), ha adottato condotte discriminatorie per difendere la propria posizione dominante a danno dei vettori nazionali concorrenti, utilizzando a proprio vantaggio i flussi informativi riguardanti le richieste di assegnazione delle bande orarie dei concorrenti ed interpretando in maniera discriminatoria le regole comunitarie in materia di slot ed i vincoli della capacità aeroportuale di Linate.
L'Autorità ha poi accertato la sistematica sovrapposizione, da parte di Alitalia, degli orari dei propri voli a quelli di Meridiana ed Aliadriatica, al fine di escludere dal mercato i concorrenti. In particolare, Alitalia ha modificato gli orari dei propri voli sulle rotte Linate-Lamezia Terme, Linate-Reggio Calabria e Linate-Brindisi, già gestite in monopolio, in conseguenza dell'entrata di Aliadriatica sulle stesse, nel 1995. I voli di Alitalia risultavano quindi in partenza 5-10 minuti prima dei voli del concorrente. Aliadriatica/Air One nella stagione invernale 1995-96 ha abbandonato le rotte Linate-Lamezia e Linate-Brindisi, sulle quali si è di conseguenza tornati ad una situazione di monopolio. Il comportamento di Alitalia si è rivelato determinante nella decisione di Aliadriatica di abbandonare le rotte Linate-Lamezia e Linate-Brindisi. Analogamente, Alitalia ha posto in essere il medesimo comportamento, a partire dal 1995, nei confronti di Meridiana sulle rotte Roma-Venezia, Roma-Palermo e Roma-Catania, dove i due vettori operavano in concorrenza. Ciò è avvenuto dopo che Meridiana aveva respinto i ripetuti inviti di Alitalia ad abbandonare le stesse rotte, formulati nel corso di incontri fra le due società, ed ha contribuito all'abbandono, nel giugno 1996 delle rotte Roma-Venezia e Roma-Palermo da parte di Meridiana.
Infine, Alitalia, in occasione dell'ingresso di Aliadriatica quale vettore concorrente sulle rotte tra Linate, la Puglia e la Calabria, ha invitato le agenzie di viaggio di quelle regioni a non emettere biglietti della Aliadriatica su biglietteria Alitalia, l'unica disponibile in quel momento, ritardando di molto l'ingresso del concorrente nel principale canale distributivo del servizio di trasporto aereo di passeggeri.
L'invito di Alitalia alle agenzie di viaggio alla non emissione dei biglietti non si è ripetuto e la sovrapposizione oraria dei voli risulta cessata, anche per l'uscita dei concorrenti in quattro delle sei rotte interessate. Per quanto concerne l'assegnazione degli slot aeroportuali, successivamente alla contestazione delle risultanze istruttorie e pochi giorni prima della fine del procedimento, Alitalia ha provveduto a rimettere al Ministero dei Trasporti e della Navigazione il mandato conferitole nel 1971. A partire dal 5 novembre 1996, tale funzione è temporaneamente affidata alla Direzione Generale dell'Aviazione Civile (Civilavia).
L'Autorità ha ritenuto che i tre comportamenti configurino un abuso di posizione dominante, in violazione dell'art. 3 della legge n. 287/90. L'Autorità ha inoltre deliberato l'irrogazione ad Alitalia di una sanzione pecuniaria pari a 415 milioni (quattrocentoquindicimilioni) di lire.
Contemporaneamente alla chiusura del procedimento, l'Autorità ha inviato una segnalazione al Ministro dei Trasporti e della Navigazione in materia di clearence aeroportuale.
Nel corso del citato procedimento, infatti, Alitalia ha rinunciato al mandato che affidava alla compagnia di bandiera la funzioni di clearence aeroportuale. Il Ministro ha preso atto della rinuncia e ha comunicato che, nell'attesa che venisse costituita un'agenzia per lo svolgimento di tale funzione, il coordinamento clearence sarebbe stato svolto transitoriamente da Civilavia a partire dallo scorso 5 novembre.
La segnalazione dell'Autorità prende atto con soddisfazione dei recenti sviluppi e sottolinea due aspetti rilevanti per la costituzione della nuova agenzia.
In primo luogo, alla luce delle principali esperienze europee, illustra quali dovrebbero essere le caratteristiche nessarie per portare a coerenza la nascente agenzia con quanto previsto dal Regolamento CEE n. 93/95 e, soprattutto, con i principi della concorrenza.
L'evoluzione del quadro internazionale mostra come sotto il profilo della concorrenza comportino rischi sia le ipotesi che di fatto mantengono un ruolo determinante per il vettore di bandiera sia la costituzione di organismi controllati dai gestori aeroportuali. Nel primo caso infatti rimarrebbe inalterata per il vettore di bandiera la possibilità di sfruttare nel confronto competitivo i vantaggi derivanti dallo svolgimento della funzione di coordinamento. Nel secondo caso invece, le caratteristiche dei soggetti partecipanti alla società incaricata del coordinamento implicherebbero un atteggiamento favorevole ai vettori in grado di assicurare ai gestori aeroportuali i maggiori volumi di traffico. Nell'attuale contesto, tuttavia ciò finirebbe per privilegiare le istanze dei vettori che già detengono posizioni dominanti sugli scali nazionali, a scapito dei nuovi entranti e degli operatori di minore dimensione, frenando così il pieno dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali.
L'Autorità è dell'avviso che la neutralità del soggetto deputato alla funzione di coordinamento aeroportuale possa essere assicurata anche attraverso la costituzione di un'agenzia all'interno della quale il bilanciamento degli interessi dei vettori nazionali, dei vettori internazionali, dei vettori nuovi entranti e dei gestori aeroportuali possa operare efficacemente. Tale obiettivo appare realizzabile solo a condizione che la partecipazione al nuovo organismo sia garantita su basi paritetiche a tutti gli operatori e non sia preclusa ai nuovi entranti.
In secondo luogo, la segnalazione sottolinea come l'indipendenza della nuova agenzia sarebbe rafforzata e i rischi per la concorrenza sarebbero più contenuti ove la sua costituzione si accompagnasse ad una riduzione dell'indeterminatezza che caratterizza alcuni aspetti dell'attività di clearance aeroportuale. Lo stesso Regolamento CEE n.95/93, infatti, non sempre fornisce indicazioni precise riguardo alle procedure di assegnazione degli slot e una tale situazione finisce per favorire un'interpretazione restrittiva di taluni aspetti dell'attività di clearance aeroportuale come dimostrato anche da quanto emerso nel corso del procedimento appena concluso in merito ai comportamenti abusivi di Alitalia.
Roma, 21 novembre 1996