ATTIVITÀ DI TRASFORMAZIONE DEL PLASMA (SEGNALAZIONE)
COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato una segnalazione al Parlamento ed al Governo per denunciare la situazione distorsiva della concorrenza presente nel mercato degli emoderivati, regolato dalla legge 4 maggio 1990, n.107.
Tale legge, in particolare, richiede che la lavorazione del plasma, raccolto in Italia, avvenga esclusivamente sul territorio nazionale e prevede che la sua lavorazione possa essere effettuata solo da imprese autorizzate che siano in grado di realizzare in Italia l'intero ciclo produttivo di trasformazione del plasma in emoderivati che, a loro volta, vengono poi ceduti al sistema sanitario pubblico. Attualmente esiste in Italia un unico operatore con queste caratteristiche.
L'Autorità si è preoccupata di verificare se la presenza del ciclo completo di frazionamento e di produzione sul territorio nazionale possa garantire una maggiore sicurezza dei prodotti emoderivati realizzati con plasma raccolto in Italia. A conclusione di tali analisi, è emerso che i vincoli posti dall'art. 10 della legge 107/1990 non solo non sono necessari per assicurare un miglioramento della tutela della salute pubblica e della sicurezza del ciclo di produzione di emoderivati, ma, a causa della protezione dalla concorrenza non solo effettiva ma anche potenziale che di fatto assicurano, disincentivano il progresso tecnico e il miglioramento qualitativo della produzione stessa.
I requisiti richiesti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività finiscono per proteggere le imprese nazionali non solo dalla concorrenza di imprese che svolgono l'attività all'estero ma anche da potenziali concorrenti che decidessero di operare in Italia. Ne discende che, in assenza di alternative nell'offerta di lavorazione del plasma, al SSN, che pur sostiene i costi connessi alla raccolta del sangue, viene impedito di conseguire le migliori condizioni in termini di rese e di tipologie di emoderivati ottenibili dal plasma raccolto in Italia, dovendo in ultima analisi accettare le condizioni offerte dall'unica impresa autorizzata. Peraltro, non rendendosi economicamente conveniente l'accesso di nuovi operatori nella trasformazione del plasma raccolto in Italia, si inibisce l'esistenza di una spinta competitiva che costringa le imprese attualmente operanti a migliorare la propria attività in termini di rese ovvero di qualità e gamma dei prodotti.
Sulla base di tali conclusioni, l'Autorità segnala l'opportunità di eliminare il vincolo posto dall'art. 10, comma 3, l.107/90, nella parte in cui impedisce alle imprese con impianti localizzati, in tutto od in parte, all'estero di ottenere l'autorizzazione dal Ministero della Sanità alla stipulazione delle convenzioni per la lavorazione del plasma raccolto in Italia.
Roma, 31 gennaio 1996