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A85 - NUOVA ITALIANA COKE/ PROVVEDITORATO PORTO DI VENEZIA



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 4 agosto 1995


COMUNICATO STAMPA


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'istruttoria nei confronti del Provveditorato al Porto di Venezia, l'ente incaricato della regolamentazione e della gestione dei porti di Venezia e Porto Marghera, avviata il 9 marzo 1995 in seguito ad una segnalazione della Nuova Italiana Coke, società che gestisce alcuni moli per lo sbarco di merci dirette ai propri stabilimenti industriali di Marghera. La denuncia metteva in evidenza alcuni comportamenti del Provveditorato, consistenti nell'aver impedito lo sbarco di navi presso i moli gestiti dalla Nuova Italiana Coke, con la motivazione che si trattava di un traffico commerciale e non industriale, e nell'aver costretto la società ad utilizzare i servizi portuali del Provveditorato e della locale Compagnia dei Lavoratori Portuali. Inoltre, la Nuova Italiana Coke segnalava come il Provveditorato avesse respinto le richieste sue, e di numerose altre società, di autorizzazione allo svolgimento di attività portuali.
        L'istruttoria ha accertato che i comportamenti del Provveditorato hanno costituito un abuso di posizione dominante nell'ambito del mercato delle operazioni portuali nei porti di Venezia e Porto Marghera. In primo luogo, l'Autorità ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia CE del 1991 sul porto di Genova abbia fatto decadere il monopolio legale degli enti portuali e delle compagnie portuali nella movimentazione di merci in ambito portuale sancito dal Codice della Navigazione, a favore di una immediata liberalizzazione delle stesse attività. Tali principi sono poi stati confermati da un parere del Consiglio di Stato e da una circolare ministeriale e recepiti con la legge n. 84/94 e con i decreti ministeriali successivi, facendo sì che le Autorità portuali si dovessero attenere ad un quadro giuridico caratterizzato dalla liberalizzazione delle attività di movimentazione merci in ambito portuale.
        In tale contesto, i comportamenti contestati al Provveditorato sono risultati privi di fondamento giuridico. L'Autorità non ha infatti ritenuto accettabile la distinzione indicata dal Provveditorato tra traffico industriale (sul quale la Nuova Italiana Coke poteva operare) e traffico commerciale (obbligatoriamente spettante al Provveditorato ed alla Compagnia Portuale), in quanto incompatibile con la liberalizzazione dei servizi portuali. L'Autorità ha inoltre ritenuto che il comportamento dilatorio del Provveditorato sulle richieste di autorizzazione fosse teso a favorire le imprese portuali controllate dallo stesso Ente e dalla Compagnia Portuale.
        L'Autorità ha poi preso atto che, successivamente all'avvio dell'istruttoria, il Provveditorato ha cessato i propri comportamenti nei confronti della Nuova Italiana Coke, ha rilasciato alla stessa società l'autorizzazione ad operare come impresa portuale ed ha provveduto ad autorizzare alcune imprese allo svolgimento di operazioni portuali. Tuttavia l'Autorità ha ritenuto che le modalità con cui il Provveditorato ha avviato l'apertura del mercato delle operazioni portuali possano non consentire un completo sviluppo della concorrenza, poiché l'assegnazione delle autorizzazioni è avvenuta con criteri di scelta discriminatori e fissando il numero massimo di imprese autorizzabili con criteri restrittivi e carenti di oggettiva giustificazione. Tali misure lasciano sussistere una limitazione allo sviluppo della concorrenza, a vantaggio delle imprese già presenti nel mercato e in particolare per quelle controllate dal Provveditorato e dalla Compagnia Portuale.
        L'Autorità ha quindi disposto che il Provveditorato ponga fine a tali comportamenti e presenti entro sessanta giorni una relazione all'Autorità sulle misure adottate per rimuovere tali comportamenti.


Roma, 16 agosto 1995