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A48 - S.I.L.B./S.I.A.E.



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 28 luglio 1995


COMUNICATO STAMPA


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato, a conclusione di un procedimento avviato a seguito di una denuncia del SILB-Sindacato Italiano Locali da Ballo, che la SIAE-Società Italiana Autori ed Editori ha abusato della propria posizione dominante sul mercato dell'intermediazione dei diritti musicali d'autore. In particolare, l'Autorità ha ritenuto che la SIAE non ha garantito agli autori, ai compositori ed agli editori musicali un'equa ripartizione dei proventi per diritto d'autore derivanti dalle esecuzioni nelle discoteche, in tal modo rendendo ingiustificatamente gravose le tariffe imposte ai gestori delle discoteche stesse.
        Le tariffe applicate dalla SIAE per le esecuzioni musicali in locali da ballo sono sensibilmente più alte di quelle praticate dalle altre società di autori europee. A fronte di ciò, non viene assicurata un'adeguata tutela a tutti gli autori, compositori ed editori, in quanto per le esecuzioni con musica registrata in discoteca, che rappresentano la maggior parte delle manifestazioni di ballo, la SIAE ha finora adottato criteri di ripartizione dei proventi che solo in misura molto limitata rispecchiano le effettive esecuzioni dei brani.
        In particolare, l'85% dei diritti incassati (al netto della provvigione SIAE) viene attribuito con criteri indiretti, sulla base di altre forme di utilizzazione della musica (ballo con musica dal vivo, piano-bar, dischi). In tal modo, non sussiste corrispondenza tra le esecuzioni nelle discoteche e la remunerazione degli autori, compositori ed editori musicali.
        D'altra parte, la SIAE ha introdotto, con ordinanza commissariale del 14 luglio 1995, nuovi criteri di ripartizione che saranno applicati a partire dal 1° gennaio 1996. In tal modo migliorerà la tutela accordata agli autori, compositori ed editori, in quanto la quota da ripartire in base al campionamento delle effettive esecuzioni nelle discoteche verrà elevata al 50%.
        L'Autorità ha inoltre ritenuto che costituisce abuso di posizione dominante anche il comportamento della SIAE consistente nell'accordare riduzioni tariffarie differenziate a seconda della consistenza numerica dell'associazione di categoria alla quale è iscritto il gestore del locale da ballo.
        L'Autorità ha rilevato che le differenti riduzioni del compenso integrativo, che costituisce una parte della tariffa applicata dalla SIAE ai locali da ballo, non corrispondono a comprovate differenze nelle prestazioni e determinano ingiustificati svantaggi concorrenziali per i gestori aderenti alla FIEPET rispetto a quelli aderenti al SILB, nonché per i gestori non aderenti ad alcuna associazione di categoria, i quali non beneficiano di riduzioni.

Roma, 10 agosto 1995