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LEGGE REGIONALE LAZIO: TARIFFE MINIME DI NOLEGGIO AUTOBUS



COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art. 21 della legge 287 del 1990, ha segnalato al Ministro della Funzione Pubblica e degli Affari Regionali, al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio e al Presidente della Giunta Regionale del Lazio che l'art. 11, comma secondo, della legge regionale n. 73 del 1989, che attribuisce alla Regione Lazio il compito di fissare le tariffe minime del servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente, determina effetti gravemente distorsivi della concorrenza ed è in contrasto con la direttiva UE n. 92/50.
        L'Autorità ha assunto questa iniziativa in seguito a una denuncia del Comune di Roma nella quale veniva tra l'altro rilevato: che il noleggio di autobus con conducente da parte dei Comuni avviene prevalentemente per il trasporto scolastico, la cui fornitura è resa obbligatoria da un'altra legge regionale, la n. 29 del 30 marzo 1992; che il sistema delle tariffe minime inderogabili impedisce ai Comuni della Regione Lazio di espletare gare di licitazione privata col sistema del massimo ribasso, così come avveniva precedentemente all'entrata in vigore della legge citata, e come avviene in altri Comuni di grandi dimensioni; che tale norma è del tutto anomala rispetto alle altre legislazioni regionali; che essa comporta oneri particolari a carico dei Comuni laziali per la fornitura del medesimo servizio, con incrementi delle tariffe che, nel caso del trasporto scolastico effettuato dal Comune di Roma, possono arrivare a circa il 50%.
        Nella segnalazione in questione, l'Autorità rileva innanzi tutto come, in base alla legge n. 73, le tariffe minime vengano approvate dalla Regione, con delibera della Giunta Regionale, tenuto conto delle proposte avanzate dalle organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio più rappresentative.
        Fissate le tariffe, i Comuni procedono all'affidamento dei servizi di trasporto mediante l'invito con avviso pubblico alla presentazione di offerte da parte delle imprese esercenti il servizio richiesto. Essendo inderogabile il prezzo minimo predeterminato dalla normativa vigente, non ricorrono i presupposti per l'espletamento di una gara di licitazione privata col sistema del massimo ribasso.
        A giudizio dell'Autorità, il procedimento sopra descritto sottrae completamente le tariffe ai meccanismi concorrenziali propri del mercato. L'impedimento prevalente deriva dall'attribuzione sostanziale agli stessi soggetti componenti l'offerta, per mezzo delle proprie organizzazioni di categoria, di un ampio potere nel processo di fissazione delle tariffe minime per la remunerazione del servizio di autonoleggio con conducente. Per quanto, infatti, l'atto formale promani dall'organo esecutivo della Regione, esso nel suo contenuto rilevante viene largamente influenzato dalle proposte avanzate dalle organizzazioni di categoria.
        La fissazione di tariffe minime viene giustificata nella delibera della Giunta Regionale del 6 agosto 1991, n. 6980, dalla necessità: 1) di assicurare un livello qualitativo minimo del servizio in termini di efficienza e sicurezza dei mezzi di trasporto; 2) di mettere in condizione gli esercenti di rispettare norme imperative di legge - quali quelle che regolano il pagamento dei contributi  assicurativi e previdenziali - e i contratti di lavoro di categoria; 3) di garantire la competitività delle aziende italiane rispetto a quelle europee.
        Le argomentazioni citate - aggiunge la segnalazione - non sembrano avere fondamento economico. In primo luogo, le tariffe minime non sono di per sé in grado di garantire la qualità del servizio. In secondo luogo, il rispetto delle norme imperative di legge e dei contratti di lavoro di categoria può e deve essere garantito dagli strumenti all'uopo previsti nell'ordinamento giuridico: non appare riscontrabile alcun legame tra la redditività di un'attività produttiva e lo spontaneo adeguamento ai vincoli normativi e contrattuali che su di essa gravano. Infine, la protezione delle imprese nazionali, laddove non esistono preminenti interessi generali, è in palese contraddizione con gli obiettivi cui mira la formazione del mercato comune.
        Occorre aggiungere che il servizio di trasporto scolastico, rientra nei settori disciplinati dalla direttiva UE n. 92/50 in materia di servizi alle pubbliche amministrazioni. Essa stabilisce l'obbligo di procedure di gara o comunque competitive per i contratti con valore superiore ai 200.000 ECU ed individua due criteri di aggiudicazione consistenti nell'"offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico", in cui si deve avere riguardo all'insieme delle caratteristiche che differenziano le diverse offerte, tra cui il prezzo, e nel solo "prezzo più basso".
        La legge regionale n. 73/89 - conclude la segnalazione -, nella parte in cui stabilisce la fissazione di tariffe minime inderogabili, impedisce quindi l'espletamento delle procedure di gara previste dalla direttiva UE n. 92/50 ed appare perciò in evidente contrasto con la normativa comunitaria.
 
Roma, 22 maggio 1995