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A72 - IGNAZIO MESSINA C./LLOYD TRIESTINO



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 11 maggio 1995


COMUNICATO STAMPA


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,a conclusione dell'istruttoria nei confronti del Lloyd Triestino S.p.A., società del gruppo IRI-Finmare, ha ritenuto che i sussidi pubblici concessi al Lloyd hanno avuto un carattere distorsivo della concorrenza, anche se non ha riscontrato violazioni all'art. 3 della legge 287/90. L'istruttoria era stata avviata per verificare se la società Lloyd Triestino avesse posto in essere, nei servizi di linea di container sulle rotte che collegano l'Italia ed il Sudafrica, comportamenti tali da configurare un abuso di posizione dominante.
        L'istruttoria non ha condotto all'accertamento della posizione dominante del Lloyd Triestino, in quanto la quota di mercato, detenuta dalla stessa società e dalle altre società estere operanti con il Lloyd in una conferenza marittima, risulta di poco superiore a quella dei principali concorrenti, la Ignazio Messina e la MSC, ed ha inoltre registrato una costante e significativa riduzione dal 1992 in poi, in seguito all'ingresso sul mercato della Ignazio Messina quale operatore indipendente. L'ingresso di Messina ha inoltre determinato una consistente riduzione dei prezzi del servizio. Anche i comportamenti contestati al Lloyd, posti in essere quale risposta all'ingresso sul mercato di Messina, non costituiscono indizi sufficienti di una posizione dominante.
        L'istruttoria ha tuttavia evidenziato che i sussidi statali, di cui beneficia il Lloyd Triestino in base alla normativa vigente, hanno gravemente ostacolato la concorrenza, poichè hanno consentito alla società, già in condizioni di perdita, di assumere decisioni commerciali assai onerose in risposta alla strategia commerciale dei concorrenti. Pertanto, i sussidi risultano essere stati utilizzati non già per mantenere l'esercizio di rotte ritenute indispensabili per l'economia nazionale come previsto dalla legge, bensì per svolgere attività concorrenziali nei confronti delle stesse imprese che svolgono il servizio senza alcun sussidio statale e la cui pluriennale presenza sul mercato esclude l'indispensabilità dei sussidi stessi.
        Viene quindi confermato il carattere distorsivo della concorrenza dei sussidi al gruppo Finmare, già ripetutamente segnalato dall'Autorità al Governo ed al Parlamento. L'istruttoria ha infatti nuovamente evidenziato come gli obietttivi di interesse generale perseguiti dal legislatore siano più efficentemenbte assicurati dal libero mercato. Al contrario, la concessione dei sussidi in esame da un lato ha provocato distorsioni della concorrenza, dall'altro ha determinato l'utilizzo degli stessi sussidi per finalità totalmente estranee ai principi fissati dalla normativa e a danno della libera iniziativa imprenditoriale.


Roma, 26 maggio 1995