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A59 - SNAI/UNIRE



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 13 aprile 1995


COMUNICATO STAMPA



        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a conclusione di un procedimento avviato nell'ottobre scorso, ha deliberato che l'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE) ha abusato della sua posizione dominante sul mercato delle scommesse ippiche in quanto nel marzo del 1993 non ha valutato l'offerta presentata dalla SNAI Servizi Srl, società costituita dalle agenzie ippiche per gestire la scommessa Tris ed altre eventuali lotterie, concorsi pronostici a premio ed al totalizzatore.
        La SNAI Servizi S.r.l. aveva presentato un'offerta per partecipare alla gara che l'UNIRE stessa avrebbe dovuto svolgere per l'affidamento delle scommesse a riversamento. Senza esprimersi in merito a tale richiesta, il Consiglio di Amministrazione dell'ente aveva invece rinnovato a trattativa privata alla società S.P.A.T.I S.r.l. la concessione,fino al 2001, per l'accettazione delle scommesse a riversamento. Con questo termine si intendono le scommesse attualmente raccolte in ricevitorie esterne e "riversate" sul totalizzatore dell'ippodromo a cui si riferisce la scommessa.
        Con legge n. 315/1942 è stato attribuito all'UNIRE l'esercizio delle scommesse al totalizzatore e al libro, tanto negli ippodromi che al di fuori di essi, sia direttamente, sia delegandone l'esercizio a persone fisiche e giuridiche.  L'Unire, che si trova perciò in posizione di monopolio legale, ha delegato tale servizio a terzi tramite una concessione.
        L'Autorità ha ritenuto che la scelta di un soggetto delegato mediante trattativa privata, anche se può costituire uno strumento legittimo sotto il profilo amministrativo, non può essere utilizzato in modo abusivo, con l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare la decisione dell'Autorità ha stabilito che, nel momento in cui l'UNIRE rinuncia alla possibilità di svolgere direttamente l'attività di gestione delle scommesse delegandola a terzi, non può venir meno all'obbligo di non discriminazione che attiene ad un soggetto in posizione dominante.
        Pertanto, l'UNIRE, rivolgendosi esclusivamente ad un solo fornitore, ha di fatto impedito alla SNAI Servizi S.r.l. e ad altri possibili contraenti potenzialmente in grado di soddisfare le condizioni richieste, di presentare le proprie offerte, che sarebbero potute risultare più vantaggiose.
        L'esclusione di un concorrente, che aveva presentato un'effettiva e tempestiva offerta, mai esaminata, nonchè l'uso della privata al fine di favorire un determinato soggetto, costituiscono una violazione dell'art. 3 della legge n. 287/90. L'Autorità ha quindi diffidato l'UNIRE dal ripetere in futuro tale comportamento abusivo.

Roma, 28 aprile 1995