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RECEPIMENTO TERZE DIRETTIVE CEE SULLE ASSICURAZIONI VITA E DANNI



COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA



        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'Industria che gli schemi dei decreti legislativi di recepimento delle terze direttive comunitarie in materia di assicurazione vita e non vita contengono alcune norme che non appaiono conformi ai principi espressi dal legislatore comunitario e che sembrano idonee a determinare possibili effetti distorsivi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato assicurativo.
        Le norme contenute nei decreti legislativi - la cui emanazione è stata delegata al Governo dalla legge comunitaria 1993 - che lasciano più perplessa l'Autorità sono quelle che disciplinano la facoltà di recesso dell'assicurato, in caso di trasferimento volontario del portafoglio; i criteri di determinazione delle tariffe delle polizze vita; la facoltà dell'Isvap di individuare le autovetture e le altre categorie di autovetture, per le quali i contratti di assicrazione della responsabilità civile debbano essere stipulati sulla base di detrminate condizioni contrattuali; l'obbligo, per le imprese che esercitino l'assicurazione per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli, di rilasciare, alla scadenza contrattuale, la classe di merito di provenienza; il divieto per le imprese estere operanti in regime di libera prestazione di servizi di stipulare convenzioni per la gestione di fondi pensione.
        In particolare, riguardo a quest'ultimo punto, l'art. 120 dello schema di decreto legislativo "vita" contiene un esplicito divieto, per le imprese che scelgono di operare in regime di libera prestazione di servizi (e quindi non hanno sedi o agenti nel nostro paese), di stipulare convenzioni per la gestione dei fondi pensione, nonché di istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione dei fondi pensioni aperti. L'Autorità ritiene che una preclusione siffatta rappresenti un grave ostacolo alla libera prestazione dei servizi da parte delle imprese operanti all'interno del territorio della Comunità e costituisca altresì una ingiustificata restrizione della concoreenza potenziale sul mercato dell'attività di gestione dei fondi pensione. L'Autorità ritiene pertanto necessaria la soppressione dell'art. 120 dello schema di decreto legislativo in materia di assicurazione vita.

        Roma, 15 marzo 1995