IC8 - SETTORE DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER RISCALDAMENTO
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 2 marzo 1995
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'indagine conoscitiva, avviata nell'aprile del 1993, nel settore dei Gas di Petrolio Liquefatti (GPL) per uso domestico in piccoli serbatoi. Al termine dell'indagine l'Autorità ha raggiunto il convincimento che la modalità contrattuale utilizzata dalle maggiori imprese del settore, e consistente nell'adozione di un contratto di somministrazione del combustibile con cessione in comodato del serbatoio, è produttiva di rilevanti effetti restrittivi nel gioco della concorrenza.
L'Italia è il paese europeo a maggior consumo di GPL. Nel 1993, la domanda complessiva è stata pari a circa 3,5 milioni di tonnellate, soddisfatta per 2,3 milioni di tonnellate dalle raffinerie nazionali e per la parte restante dalle importazioni e dalla lavorazione di gas naturale. La Francia, la Spagna e la Germania consumano rispettivamente 3, 2,5 e 2 milioni di tonnellate di GPL. Le imprese che operano nel settore della distribuzione di questo tipo di gas, sia per uso domestico che per autotrazione, sono circa 500. Questa polverizzazione dell'offerta nella distribuzione è contraddetta dalla presenza di un numero limitato di operatori che dispongono di quote di mercato sensibilmente più elevate dei loro competitori: le prime sei imprese, le sole ad essere presenti in modo più o meno capillare sul territorio nazionale, detengono una quota di mercato aggregata superiore al 50%.
L'esame delle modalità contrattuali conferma che l'esperienza italiana si discosta significativamente da quella prevalente negli altri paesi europei. Mentre altrove, come in Francia e in Germania, convivono molteplici tipologie, in Italia la prassi contrattuale consistente nell'abbinare il comodato alla clausola di fornitura in esclusiva è uno schema pressochè universale.
La generalizzata adesione a tale schema contrattuale comporta problemi di natura.concorrenziale. Infatti, le possibilità di scelta dell'utente con riguardo alle diverse modalità di fornitura del combustibile e delle prestazioni accessorie vengono ad essere limitate. D'altro canto, l'imposizione dell'obbligo di approvvigionamento in esclusiva dell'utente per una durata pluriennale ostacola in misura apprezzabile le imprese che volessero offrire ai clienti condizioni contrattuali prive di tale clausola.
Le imprese hanno giustificato questa prassi asserendo che essa risponde alla necessità di garantire la massima sicurezza nell'utilizzo dell'impianto di GPL. In proposito, va però osservato che la tutela della pubblica incolumità nell'utilizzo del GPL in piccoli serbatoi è garantita dal rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in vigore ed è perfettamente compatibile con la proprietà del serbatoio da parte del cliente.
L'indagine ha comunque rilevato che la vigente prassi contrattuale è diffusa intutto il settore. La maggior parte delle imprese interpellate nel corso dell'indagine ha confermato la preferenza per la prassi contrattuale corrente e ne ha sostenuto la immodificabilità, a meno che le imprese di maggiori dimensioni si dichiarassero anch'esse disponibili a introdurre modifiche. Questa attitudine delle imprese di taglia dimensionale medio-piccola conferma che le imprese di maggiori dimensioni esercitano un ruolo guida che tende a rendere "uniforme" il comportamento degli altri numerosi operatori del settore. Tale pratica, inoltre, inibisce lo sviluppo di mercati per i servizi connessi alle attività di installazione e manutenzione dei serbatoi e per le prestazioni di sola fornitura di combustibile senza clusole di esclusiva. In definitiva, quindi, la prassi contrattuale in uso produce consistenti effetti restrittivi del gioco della concorrenza.
Nel testo dell'indagine conoscitiva sono al riguardo indicate, anche alla luce delle esperienze in altri paesi, alcune modalità contrattuali possibili in alternativa a quelle esistenti.
Nel perdurare dell'attuale situazione, l'Autorità si riserva di esercitare le proprie competenze al fine di garantire la tutela dei principi previsti e disciplinati nella legge n.287/90.
Roma, 20 marzo 1995