A56B - SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (IBAR/SEA)
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
Provvedimento del 26 gennaio 1995
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti della SEA, società che gestisce gli aeroporti di Milano Linate e di Milano Malpensa, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge n. 287/90, non avendo la stessa SEA ottemperato ad un precedente provvedimento dell'Autorità.
L'Autorità, con una delibera emessa il 16 marzo 1994, aveva accertato comportamenti da parte della Sea che costituivano infrazioni all'articolo 3 della legge n.287/90. In altri termini la Sea era stata condannata per abuso di posizione dominante nel mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti di Linate e Malpensa. In particolare, i comportamenti rilevati consistevano: a) nel porre precisi limiti all'accesso al suddetto mercato alle compagnie aeree che intendevano svolgere i servizi di assistenza a terra (il cosiddetto handling) in autoproduzione; b) nell'applicare alle compagnie aeree la tariffa forfettaria di assistenza a terra senza scorporare dalla stessa la quota parte relativa a servizi non resi; c) nel non consentire alle compagnie aeree, senza giustificato motivo, l'installazione presso i banchi accettazione passeggeri dei propri sistemi informativi.
L'Autorità aveva pertanto irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 1.098.600.000 ed aveva altresì disposto che la SEA adottasse, nel termine di centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento, concrete misure idonee a rimuovere le infrazioni riscontrate, presentando una relazione al riguardo.
Nella relazione presentata il 19 settembre 1994, la SEA ha precisato di non aver adottato misure idonee ad eliminare le infrazioni contestate dall'Autorità nel provvedimento del 16 marzo 1994 e, in particolare, di non aver intenzione di accogliere le richieste, presentate da alcuni vettori aerei, di svolgere in autoproduzione parte o tutti i servizi di handling, in quanto la presenza di compagnie aeree che compiono in proprio i servizi di assistenza danneggerebbe l'organizzazione unitaria degli aeroporti di Linate e di Malpensa.
Per quanto riguarda le infrazioni riscontrate in materia tariffaria, dalla documentazione prodotta dalla SEA risulta che la stessa non ha provveduto a rimuovere l'infrazione contestata. Infatti, nella tariffa forfettaria di assistenza a terra, la Sea comprende anche i servizi non resi alle compagnie aeree.
Infine, per quanto riguarda l'attivazione del collegamento telematico tra i banchi accettazione passeggeri e i sistemi informativi dei vettori aerei, la società di gestione, pur avendo dichiarato nel corso del procedimento che tale collegamento sarebbe stato operativo negli aeroporti milanesi a partire dall'estate del 1994, non vi ha ancora provveduto.
Alla luce di queste risultanze la SEA non sembra aver messo in atto misure concrete idonee a rimuovere le infrazioni accertate nella delibera del 16 marzo 1994. Pertanto, l'Autorità ha deciso di avviare un procedimento di inottemperanza. Nel caso questa venisse accertata l'Autorità, sulla base dell'articolo 15, comma 2 della legge n. 287/90, applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già comminata.
Roma, 7 febbraio 1995