I135 - TUBI DALMINE ILVA/GENERAL SIDER ITALIANA/ARVEDI TUBI ACCIAIO
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
Provvedimento del 14 dicembre 1995
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a conclusione del procedimento istruttorio avviato il 22 giugno 1995, ha riscontrato che le intese, poste in essere dalle società Tubi Dalmine Ilva in liquidazione, Ilva Lamiere e Tubi., Arvedi Tubi Acciaio e General Sider Italiana, sono restrittive della libertà di concorrenza e violano dunque l'art. 2 della legge n. 287 del 1990. Le risultanze istruttorie hanno reso evidente che i principali produttori italiani di tubi in acciaio saldati per condotte hanno intrattenuto rapporti abitudinari finalizzati alla fissazione delle rispettive quote di produzione e al coordinamento delle rispettive politiche commerciali con particolare riferimento alle politiche di prezzo. In particolare, l'Autorità ha accertato che i comportamenti contestati sono stati realizzati in modo istituzionalizzato attraverso il ricorso a riunioni organizzate in sede Federacciai, nel corso delle quali venivano determinate le quote di mercato delle imprese partecipanti, si discuteva dei listini (che venivano poi diffusi contestualmente e con identico contenuto), delle percentuali di sconto da applicare alla clientela e di altre condizioni contrattuali di offerta dei prodotti.
L'Autorità ha ritenuto che le intese in questione abbiano falsato in maniera consistente il gioco della concorrenza sul mercato nazionale rilevante, in virtù del fatto che le imprese aderenti alle suddette intese detengono complessivamente una quota superiore al 70% del mercato stesso. E' da segnalare il fatto che la società Tubi Dalmine Ilva è stata messa in liquidazione il 30 settembre 1994 e che il ramo d'azienda attivo sul mercato interessato dalla violazioni è stato ceduto alla Ilva Lamiere e Tubi con effetto a partire dal primo dicembre 1994.
E' stato, pertanto, imposto alle società Ilva Lamiere e Tubi, Arvedi Tubi Acciaio e General Sider Italiana di porre immediatamente fine alle infrazioni accertate. Inoltre, in considerazione della gravità delle violazioni commesse (accentuata dalla loro durata nel tempo), l'Autorità ha ritenuto di dover comminare alle società Tubi Dalmine Ilva in liquidazione, Arvedi Tubi Acciaio e General Sider Italiana, una sanzione pecuniaria pari all'uno per cento del fatturato relativo ai prodotti oggetto dell'intesa realizzato da ciascuna delle suddette società nel corso del 1994, per un importo complessivo di poco superiore ai 500 milioni di lire. La sanzione non riguarda la società Ilva Lamiere e Tubi, in relazione alla quale, pur in presenza di elementi tali da far ritenere la sua partecipazione alle intese in questione, non sussiste il requisito dalla durata dell'infrazione. La sanzione amministartiva dovrà essere pagata entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, con versamento all'Ufficio del Registro di Roma.
Si segnala che il provvedimento dell'Autorità ha preso spunto anche da una collaborazione con l'Osservatorio sui prezzi istituito presso il Ministero dell'Industria che, di recente, ha promosso iniziative volte ad individuare le cause dei notevoli incrementi di prezzo riscontrati sui mercati della seconda trasformazione dell'acciaio.
Roma, 27 dicembre 1995.