A58 - ASSOUTENTI/ALITALIA
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
Provvedimento del 25 luglio 1994
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'istruttoria per infrazione all'articolo 3 della legge n. 287/90 avviata nei confronti delle società ALITALIA S.p.A..
L'Autorità, al termine di un'approfondita istruttoria durata 9 mesi, ha deliberato che ALITALIA, ha abusato della propria posizione dominante sulla rotta Roma Fiumicino-Milano Linate, in quanto, cancellando sistematicamente i voli in determinate fasce orarie, ha ristretto la gamma del servizio offerto e ha reso più difficoltoso l'accesso al mercato dei concorrenti a danno dei consumatori. La società ALITALIA è stata, conseguentemente, diffidata dal tenere in futuro il comportamento abusivo accertato o comportamenti analoghi.
Da una serie di accertamenti è emerso che, nel periodo gennaio-giugno 1993, ALITALIA effettuava sistematicamente sulla linea Roma Fiumucino-Milano Linate e viceversa, un numero di voli inferiore a quello programmato (pubblicato nell'orario ufficiale) e che solo la minima parte di dette cancellazioni era collegata a fattori meteorologici o comunque indipendenti dalle scelte operative del vettore.
Riguardo la rilevanza degli effetti dei comportamenti sopra descritti, un esempio al riguardo è costituito dal periodo aprile-giugno 1993, quando sulla direttrice Roma-Milano la cancellazione sistematica dei voli AZ100 e AZ098 ha creato, tra le 11 e le 14,20 un vuoto nella programmazione di 3 ore e venti minuti, durante il quale non veniva effettuato alcun volo.
A seguito dell'iniziativa dell'Autorità, la società ALITALIA S.p.A. ha dato luogo, mentre era in corso l'istruttoria, ad una variazione di programmazione di carattere generale tale da portare a 122 il numero dei voli settimanali. In particolare la variazione della programmazione attuata da ALITALIA a partire dal mese di dicembre del 1993 ha rafforzato la programmazione nelle fasce orarie che risultavano maggiormente penalizzate nel periodo precedente, riequilibrando così l'erogazione del servizio nell'arco dell'intera giornata. Inoltre, dato lo stato di congestione dell'aeroporto di Linate, la mancata effettuazione di voli produce l'occupazione di slot (bande orarie per l'atterraggio ed il decollo degli aeromobili) che potrebbero essere impiegati da altri vettori.
L'Autorità ha ritenuto che, oltre a dare luogo ad un abuso di posizione dominante nei confronti dei concorrenti il comportamento di Alitalia configura un danno per i consumatori in quanto ha ostacolato l'accesso al mercato di altri vettori attraverso la limitazione della disponibilità di una risorsa essenziale allo svolgimento dell'attività di erogazione del servizio di trasporto. Il suddetto effetto non potrà, peraltro, ripetersi in futuro in quanto, successivamente all'intervento dell'Autorità, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha provveduto a dare piena applicazione nell'aeroporto di Linate alle disposizioni contenute nel Regolamento CEE n.95/93 e ad annullare le disposizioni che bloccavano l'accesso all'aeroporto di Linate di nuovi operatori ed impedivano altresì l'ampliamento dell'attività dei vettori già presenti in aeroporto.
3 agosto 1994