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I95B - FS/FERCOMIT



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 19 gennaio 1994


COMUNICATO STAMPA

2 febbraio 1994


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti di Ferrovie dello Stato spa, del consorzio Fercomit e delle consorziate Ilva spa, Acciaierie e Ferrerie Piombino srl, Dalmine spa, Omse spa, Cipaf, Consorzio strade ferrate, Ipa spa, Cepiv spa, Consorzio bonifica acustica e sistemi ecologici, Ipa Engineering spa, in relazione alla costituzione del Consorzio Federcomit e alla stipula di una convenzione generale tra Ferrovie dello Stato e lo stesso Consorzio.
L'istruttoria, avviata ai sensi degli artt. 2 e 3 delle legge n. 287/90, tende ad accertare se l'attività del Consorzio costituisca un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza e se si possa riscontrare un abuso di posizione dominante da parte delle Ferrovie sul mercato dell'armamento ferroviario.
In virtù della convenzione stipulata tra le Ferrovie e il Consorzio Fercomit, verrebbero affidati a quest'ultimo, per un periodo di cinque anni, rinnovabili per altri quattro, tutti i lavori e le forniture di materiale relativi all'armamento ferroviario sulle linee della rete Fs, con particolare riferimento ai lavori di rinnovamento dei binari, alla fornitura in opera dei materiali di armamento e allo smaltimento dei materiali di risulta.
Il mercato, dal lato della domanda, vede le Ferrovie dello Stato spa come acquirente quasi unico, in qualità di titolare di concessione per legge del servizio nazionale di trasporto ferroviario. Le imprese che partecipano al Consorzio detengono attualmente una quota del mercato dell'armamento ferroviario, pari a circa il 45%. La convenzione, secondo l'Autorità, potrebbe avere l'effetto di discriminare parte delle imprese operanti nel mercato interessato e i concorrenti potenziali, in base a parametri che appaiono economicamente non giustificati.
La decisione di Ferrovie di rivolgersi esclusivamente al Consorzio Fercomit per la stipula della convenzione appare aver provocato una discriminazione tra le imprese concorrenti nel mercato rilevante, così da determinare per esse un ingiustificato svantaggio competitivo.