Cerca nel sito

I101 - TARIFFE AMMINISTRATORI CONDOMINI



COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Provvedimento del 14 dicembre 1994


COMUNICATO STAMPA


DIVIETO DEI TARIFFARI PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'istruttoria nei confronti delle associazioni di amministratori di condominio e ne ha vietato i relativi tariffari che ne determinano i compensi minimi. L'istruttoria, che è stata avviata il 9 marzo 1994 ed è stata chiusa il 14 dicembre scorso, ha riguardato le associazioni AIACI ed ANAI e la loro federazione FIABS. L'istruttoria, essendo stata successivamente riscontrata l'esistenza di altri tariffari, è stata estesa, il 4 luglio 1994, alle associazioni ALAC-CONFAPPI (ora denominata FNA) e ANAMMI ed al Consiglio Nazionale dei Geometri.
        L'Autorità ha rilevato che i tariffari di FIABS, AIACI, ANAI ed ALAC-CONFAPPI, che fissano tariffe minime inderogabili per le singole prestazioni, analiticamente definite, del servizio di amministrazione di condominio, hanno per oggetto una restrizione della concorrenza, in quanto impediscono agli amministratori professionali di condominio di determinare autonomamente le tariffe del servizio, con danno per i consumatori finali. Non pare affatto condivisibile l'argomentazione, addotta dalle associazioni, che il tariffario minimo costituisca una garanzia di qualità della prestazione professionale: non è infatti plausibile ritenere che un soggetto economico (nel caso di specie un amministratore condominiale), sottratto alla concorrenza sul prezzo e quindi in grado di ottenere una remunerazione minima garantita, possa risultare incentivato a fornire un servizio qualitativamente accettabile, né, tanto meno, a migliorare la qualità del servizio. Dello stesso avviso è la Commisione delle Comunità Europee, secondo la quale "l'imposizione di prezzi minimi non può in alcun caso giustificarsi con un asserito intento di garanzia della qualità: a tal fine una misura di questo genere è inutile ed inefficace".
        L'Autorità ha pertanto ritenuto che l'approvazione e la divulgazione dei tariffari, nonché l'approvazione delle clausole statutarie che prevedono l'obbligo per gli iscritti alle suddette associazioni di applicare i tariffari stessi, costituiscono una violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90.
        L'Autorità ha poi riscontrato l'approvazione nel 1990, da parte del Consiglio Nazionale dei Geometri, di un tariffario (c.d. "tariffa '90") contenente, fra gli altri, i minimi di tariffa per l'amministrazione di condomini. Lo stesso Consiglio lo aveva diffuso presso i Collegi provinciali dell'Ordine dei Geometri e ne aveva raccomandato l'applicazione ancor prima della necessaria approvazione ministeriale del tariffario nel suo complesso. Tale comportamento è stato ritenuto lesivo della concorrenza.
        Per quanto concerne l'ANAMMI, l'Autorità ha rilevato che il Presidente dell'Associazione ha solamente indicato, in via informale, su richiesta di singoli associati e solo quale parametro di riferimento, il tariffario in uso presso i geometri, ed ha ritenuto che ciò non costituisce violazione delle norme a tutela della concorrenza.
        Per rimuovere gli effetti delle infrazioni contestate, l'Autorità ha deliberato che entro trenta giorni vengano adottate, dalle associazioni in questione, concrete misure idonee a informare i propri iscritti del provvedimento, presentando nello stesso termine all'Autorità una relazione al riguardo.