AS014 - AS14 - DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 7 luglio 1993
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/90, la necessità di un intervento diretto a conformare ai principi della concorrenza la vigente normativa in materia di distribuzione dei carburanti per autotrazione.
In molti casi, infatti, le restrizioni al funzionamento del mercato derivanti dalla normativa esistente non risultano giustificate da obiettivi di interesse generale, il cui perseguimento sarebbe spesso possibile, e talvolta più efficace, attraverso strumenti e modalità di regolamentazione meno distorsivi della concorrenza.
Allo scopo di accrescere la concorrenza tra i soggetti già operanti nel mercato e di agevolare l'accesso al mercato di nuovi operatori, l'Autorità ha in particolare inteso segnalare l'opportunità di modificazione della normativa in materia di:
a) concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti, attraverso la sostituzione dello strumento concessorio con un regime di autorizzazione fondato su considerazioni di tipo urbanistico, di viabilità, sicurezza e tutela del consumatore e ispirato, dal punto di vista procedurale, ai principi della legge n. 241/90;
b) potenziamento e modifiche degli impianti, attraverso l'eliminazione delle disposizioni che limitano le opportunità imprenditoriali, subordinando il rilascio delle necessarie autorizzazioni alla previa rinuncia a un decreto di concessione (per esempio, la legislazione restrittiva attualmente vigente prescrive che per ottenere l'autorizzazione all'installazione di un distributore automatico self service occorre rinunciare alla concessione relativa ad un altro impianto di distribuzione di carburante). Più in generale, tali autorizzazioni non dovrebbero comunque essere improntate a finalità di controllo della struttura dell'offerta e i connessi procedimenti amministrativi dovrebbero essere considerevolmente semplificati;
c) rapporti contrattuali tra imprese petrolifere e gestori, mediante la rimozione dell'obbligatorietà del contratto di comodato che impedisce una gestione di tipo imprenditoriale del servizio di distribuzione dei carburanti e ostacola una più flessibile articolazione dei rapporti tra imprese petrolifere e gestori;
d) attività "non oil", mediante l'ampliamento delle Tabelle merceologiche connesse all'attività di distribuzione dei carburanti che consentirebbe una maggiore flessibilità nella tipologia di prodotti offerti presso i singoli punti vendita;
e) orari e turni di apertura, attraverso l'emanazione di nuove direttive alle Regioni, volte ad evitare, a livello regionale o comunale, l'imposizione di obblighi di chiusura degli impianti e di uniformità degli orari di apertura.
7 luglio 1993