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I53 - RISTRUTTURAZIONE RETE DISTRIBUTORI CARBURANTI



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 23 giugno 1993


COMUNICATO STAMPA



L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'istruttoria avviata in merito all'accordo concluso tra AGIP PETROLI SpA, IP - ITALIANA PETROLI SpA, UNIONE PETROLIFERA, ASSOPETROLI e la società consortile CONSORZIO GRANDI RETI per la costituzione di un consorzio finalizzato alla ristrutturazione della rete nazionale ordinaria di distribuzione dei carburanti per autotrazione.

Lo scopo principale del consorzio era quello di favorire una consistente riduzione (circa 7-8 mila sui 30 mila attualmente esistenti) del numero dei punti vendita, da attuarsi nell'arco di un triennio secondo modalità e criteri preventivamente concordati tra i soggetti aderenti. A tal fine, e in base a quanto contenuto nell'accordo, al consorzio veniva assegnato il compito di predisporre un piano nazionale di ristrutturazione, garantendo in particolare che la chiusura dei punti vendita da parte di ciascun aderente avvenisse in misura proporzionale alla rispettiva presenza sul mercato nazionale, calcolata in termini di erogato annuo complessivo.

L'Autorità ha ritenuto l'intesa restrittiva della concorrenza, e quindi in contrasto con l'art. 2 della legge n. 287/90, in quanto diretta a favorire, attraverso una modificazione concordata delle condizioni di offerta, una complessiva ripartizione del mercato nazionale della distribuzione di carburanti, nonché una sensibile limitazione delle possibilità di accesso di nuovi concorrenti a tale mercato mediante la previsione di particolari vincoli, a carico degli aderenti al consorzio, finalizzati a disincentivare l'eventuale cessione di punti vendita a soggetti non consorziati.

L'Autorità ha inoltre ritenuto insussistenti, nel caso in esame, i presupposti necessari per l'accoglimento della richiesta di autorizzazione dell'intesa avanzata dalle parti ai sensi dell'art. 4 della legge n. 287/90. In particolare è stato rilevato che la mancata previsione di criteri oggettivi sulla base dei quali provvedere alla chiusura degli impianti non consente di ritenere che l'asserito miglioramento delle condizioni di offerta sia una conseguenza necessaria dell'intesa. In ogni caso, considerati i vincoli che attualmente limitano la concorrenza nel settore, l'attuazione dell'intesa stessa non sarebbe comunque in grado di comportare sostanziali benefici per i consumatori in termini di minori prezzi del carburante e di miglioramento delle opportunità di scelta.



6 luglio 1993