Cerca nel sito

I64B - FEDERAZIONE ITALIANA SPEDIZIONIERI



COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Provvedimento del 31 marzo 1993


COMUNICATO STAMPA


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l'istruttoria riguardante l'intesa messa in atto dalla FEDERAZIONE NAZIONALE SPEDIZIONIERI, inerente l'adozione della "Tariffa di riferimento" relativa al servizio di spedizioni internazionali su strada di merci "groupage" fino a 5 mila chilogrammi. Con il termine "groupage" si intende il carico collettaneo che lo spedizioniere riunisce e di cui organizza la spedizione comune.

Il procedimento era stato avviato lo scorso novembre, dopo che il Consiglio direttivo della Federazione aveva disposto la pubblicazione su uno dei maggiori quotidiani economici nazionali di un comunicato rivolto agli aderenti, contenente un tariffario di riferimento.
L'Autorità ha ritenuto che l'oggetto della comunicazione della Federazione è la volontà di indicare un livello tariffario a cui le singole imprese devono uniformarsi nella formulazione delle offerte ai loro clienti. In particolare sono stati valutati quali elementi idonei a dimostrare tale determinazione:
a) la previsione nello statuto della federazione dell'obbligo per le imprese iscritte di osservare le deliberazioni prese dai vari organi federali, tra cui compare anche il Consiglio Direttivo che ha adottato la decisione;
b) il fatto che la deliberazione relativa al tariffario contiene l'indicazione sia dei prezzi di riferimento per la fornitura del servizio di trasporto che delle voci di fatturazione, nonché il tenore letterale dell'annuncio pubblicato sul quotidiano.
In base a queste considerazioni l'Autorità ha ritenuto che il tariffario di riferimento, depositato anche presso le Camere di Commercio provinciali al fine di informare gli associati, costituisce a tutti gli effetti un'intesa restrittiva della concorrenza che ha per oggetto la fissazione dei prezzi di vendita del servizio di spedizione internazionale delle merci in oggetto, e ciò in violazione dell'art.2 della legge n.287/90.
L'Autorità, che ha diffidato la stessa Federazione dall'intraprendere in futuro analoghe iniziative indirizzate alla determinazione dei livelli tariffari, ha deliberato, inoltre, di non irrogare sanzioni pecuniarie in ragione della breve durata dell'infrazione.
L'Autorità, infine, ha avviato un procedimento nei confronti della ZUST AMBROSETTI trasporti internazionali Spa e della SOCIETÀ' TRASPORTI CASTELLETTI Spedizioni Internazionali Spa, ambedue aderenti alla Federazione, in quanto, nel corso dell'istruttoria è emerso che le due imprese hanno fornito informazioni non veritiere contravvenendo all'art.14 della legge n.287/90.



27 aprile 1993