A44 - GRUPPO SICUREZZA/AEROPORTI DI ROMA
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
Provvedimento del 18 febbraio 1993
COMUNICATO STAMPA
Chiusura dell'istruttoria sul caso SOCIETÀ AEROPORTI DI ROMA S.p.A.
Nella riunione del 17 marzo 1993, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato il provvedimento di chiusura dell'istruttoria per infrazione all'art.3 della legge n.287/90 nei confronti della SOCIETÀ AEROPORTI DI ROMA S.p.A. (d'ora in poi anche AR), società che gestisce, in seguito a convenzione stipulata con il Ministero dei Trasporti, gli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino.
Il procedimento era stato avviato in data 17 luglio 1992 ai sensi dell'art.14, comma 1, della suddetta legge su denuncia dell'ITALIAN BOARD AIRLINES REPRESENTATIVES (I.B.A.R.), Associazione che riunisce 77 compagnie aeree operanti in Italia. L'I.B.A.R. richiedeva in particolare la "liberalizzazione delle tariffe di assistenza degli aeromobili a terra e dei vari servizi aeroportuali, imposte unilateralmente in regime di monopolio senza alcuna negoziazione circa la quantità e la qualità dei servizi".
L'Autorità la termine di un'approfondita istruttoria durata 8 mesi ha deliberato che AR ha posto in essere una serie di comportamenti che costituiscono abusi di posizione dominante e pertanto rientrano nelle fattispecie previste dall'art.3 della legge n.287/90.
AR ha impedito alle compagnie aeree operanti nel principale scalo italiano di esercitare il diritto all'autoproduzione dei servizi di handling, i quali costituiscono parte estremamente rilevante dei costi aeroportuali (circa il 60%) sostenuti dalle stesse. AR ha inoltre discriminato tra i due soli vettori che hanno avuto la possibilità di svolgere in autoproduzione i servizi di assistenza a terra, praticando condizioni molto più favorevoli, attraverso notevoli riduzioni tariffarie, solo al principale utente dei servizi in questione (Alitalia).
AR ha altresì impedito ai vettori il collegamento tra i computer situati presso i banchi per l'accettazione dei passeggeri ed il proprio sistema informativo, causando in tal modo una grave limitazione dello sviluppo tecnico e del progresso tecnologico del mercato dei servizi di handling nell'aeroporto di Fiumicino che ha danneggiato gli utenti e i consumatori.
L'Autorità ha infine accertato che AR ha imposto prezzi di vendita per i servizi di handling ingiustificatamente gravosi, tramite l'applicazione di una tariffa forfettaria di assistenza a terra, inclusiva anche di servizi non resi, in quanto sostituiti da servizi aggiuntivi "a richiesta", di cui i vettori hanno dovuto necessariamente avvalersi pagando un ulteriore corrispettivo. La società concessionaria ha inoltre imposto condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, subordinando la conclusione dei contratti di subconcessione per lo svolgimento in autoproduzione dell'attività di handling, non solo alla corresponsione di un canone per l'utilizzo delle aree e delle strutture aeroportuali, ma anche al pagamento di royalties ingiustificate.
L'Autorità, accertata la gravità delle infrazioni, ha deliberato di irrogare ad AR una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% del fatturato relativo ai servizi di handling, oggetto dell'abuso di posizione dominante, cioè quelli prestati dalla società concessionaria nell'anno 1991 per gli aeromobili che svolgono traffico internazionale. La sanzione amministrativa è stata pertanto fissata in lire 1.792.909.000. L'Autorità ha infine disposto che AR dovrà farle pervenire, entro 180 giorni, una relazione informativa sulle misure adottate per porre fine alle infrazioni alla legge sulla concorrenza accertate nell'istruttoria e indicate nel provvedimento conclusivo.
19 marzo 1993