AS018 - AS18 - GESTIONE AEROPORTUALE
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 4 novembre 1993
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei Trasporti, la necessità di intervenire su alcune disposizioni contenute nel disegno di legge (collegato alla legge Finanziaria per il 1994) in materia di gestione aereoportuale.
L'Autorità ha inteso richiamare l'attenzione, in particolare, sul contenuto dell'emendamento al ddl presentato in occasione della discussione generale in Aula, nella convinzione che, così come attualmente formulato, esso potrebbe provocare gravi problemi per la concorrenza.
Tale emendamento prevede tra l'altro, in ordine alle attività di gestione aeroportuale: a) la proroga delle concessioni in essere per altri settanta anni e l'affidamento delle nuove concessioni per un periodo massimo di trenta anni; b) l'introduzione di limiti all'autoproduzione, che verrebbe consentita esclusivamente per i servizi passeggeri e "compatibilmente con i vincoli infrastrutturali di ciascun aeroporto".
L'Autorità, ritiene che la genericità dell'oggetto e la lunga durata delle concessioni possa dar luogo ad ingiustificate restrizioni della concorrenza sul mercato dei servizi aeroportuali ed appare in contrasto con i principi comunitari in materia di concorrenza. Non essendo presenti ragioni di interesse generale che giustifichino il ricorso ad un gestore unico, l'Autorità ritiene che molti dei servizi compresi nella gestione aeroportuale "totale", quali, in primo luogo i servizi di handling (assistenza a terra agli aerei, ai passeggeri e alle merci), possano essere effettuati sia direttamente dalle stesse compagnie aeree che da imprese terze specializzate.
Per quanto concerne l'autoproduzione, cioè la possibilità per le compagnie aeree di svolgere direttamente attività di servizio evitando di ricorrere al concessionario aeroportuale, l'emendamento citato avrebbe l'effetto di limitare sostanzialmente l'ambito di applicazione del principio, riconosciuto dall'ordinamento italiano nell'art.9 delle legge n. 287/90, nel settore in quanto riconoscerebbe alle compagnie di navigazione aerea il diritto di svolgere in proprio solo i servizi di assistenza a terra dei passeggeri e "solo con vincoli infrastrutturali di ciascun aeroporto".
In conclusione l'Autorità ritiene che sia possibile l'introduzione di meccanismi concorrenziali nell'attività di gestione dei servizi aeroportuali e la realizzazione di un contesto nel quale ciascun vettore aereo possa decidere se svolgere direttamente i servizi di handling o se ricorrere ai servizi dei gestori aeroportuali che operano in concorrenza con questi. Secondo l'Autorità, al contrario, il contenuto dell'emendamento in discussione tenderebbe a frenare il processo di liberalizzazione del mercato auspicato anche dalla Commissione delle Comunità Europee. Da ciò potrebbe derivare una situazione in contrasto con le esperienze maturate presso i principali aeroporti della Cee che porrebbe il sistema aeroportuale nazionale in una situazione di complessiva arretratezza e inefficienza.
8 novembre 1993