Cerca nel sito

AS017 - AS17 - AGENZIE DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE



COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Segnalazione del 7 ottobre 1993


COMUNICATO STAMPA


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato al Parlamento, al Presidente del Consiglio e al Ministro dei Trasporti, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/90, la necessità di un intervento volto a limitare le distorsioni concorrenziali derivanti dalla legge che disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. La legge n. 264/91, che ha introdotto nel nostro ordinamento anche la figura professionale del "consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto", presenta a parere dell'Autorità, alcuni fondamentali aspetti che appaiono in contrasto con i principi della libera concorrenza.

In primo luogo l'Autorità ha ritenuto che la legge, nel prevedere una programmazione numerica delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di consulenza, comporti, di fatto, il contingentamento delle possibilità di accesso all'attività stessa.
L'atto normativo, inoltre, dispone che le tariffe minime e massime per l'attività di consulenza siano stabilite ogni anno con un decreto del Ministro dei Trasporti, limitando, di conseguenza, le possibilità di scelta dei consumatori.
L'Autorità, infine, ha ritenuto che, pur essendo necessario un controllo amministrativo volto a verificare i requisiti di onorabilità e solidità patrimoniale del soggetto che intende svolgere attività di consulenza, non sia giustificato da caratteristiche tecniche e professionali l'obbligo del superamento dell'esame di idoneità per l'esercizio della stessa professione, anche in considerazione della composizione delle commissioni di esame, nelle quali vi è una significativa rappresentanza delle associazioni di categoria.
Alla luce di queste considerazioni l'Autorità ha inteso segnalare l'opportunità di eliminare le disposizioni dirette a determinare il numero massimo di operatori del settore e quelle volte a una determinazione amministrativa delle tariffe da questi applicate. Infine, per ciò che riguarda le modalità di accesso all'attività di consulente, l'Autorità ha proposto che queste si basino esclusivamente su un procedimento di autorizzazione atto a tutelare l'interesse dei consumatori ma che non comporti ingiustificati vincoli all'accesso all'attività come quelli costituiti dal superamento di un esame di idoneità.


18 ottobre 1993