AS09 - AS09 - FINANZIAMENTI GRUPPO FINMARE
COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
L'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Parlamento ed al Ministro della Marina mercantile, una segnalazione relativa al mercato dei servizi di linea di trasporto merci internazionale con la quale si denunciano distorsioni della concorrenza derivanti dagli aiuti finanziari concessi alle imprese armatoriali di proprietà pubblica.
L'Autorità, che ha effettuato la segnalazione in base all'art.21 della legge n.287/90, ha valutato come l'applicazione dell'attuale normativa (legge n.383/90) preveda, per il Ministero della Marina mercantile, la facoltà di erogare fondi a favore dei servizi di trasporto merci internazionale svolti da società del gruppo Finmare. Il finanziamento, pari a 50 miliardi per ciascun anno del quinquennio 1991-1995, viene ripartito fra le società di navigazione Italia e Lloyd Triestino.
L'Autorità ha inteso segnalare, in primo luogo, la distorsione concorrenziale dovuta all'erogazione di fondi statali a vantaggio esclusivo delle imprese pubbliche armatoriali e il conseguente effetto discriminatorio nei confronti degli operatori privati che svolgono le stesse attività. In secondo luogo, l'Autorità ha riscontrato che non sembrano sussistere i presupposti che la legge pone alla base dell'erogazione dei fondi e cioè l'indispensabilità del servizio per l'economia nazionale e l'impossibilità di conseguire l'equilibrio economico di gestione.
In particolare, si esclude il carattere di indispensabilità del sovvenzionamento statale per l'esercizio di rotte dove sono presenti diversi operatori italiani ed esteri, pubblici e privati in concorrenza tra loro. Inoltre, la circostanza che sulle suddette rotte si registri la presenza pluriennale di armatori che non attingono a finanziamenti pubblici evidenzia la possibilità di operare su tali rotte con una redditività sufficiente a conseguire l'equilibrio economico.
Alla luce di queste valutazioni l'Autorità, nell'auspicare una riconsiderazione dell'intera disciplina normativa degli aiuti alle imprese armatoriali pubbliche che eviti ingiustificate distorsioni all'interno del mercato considerato, si riserva di intervenire direttamente sulla base dei poteri previsti dal Titolo primo della legge n. 287/90, laddove si ravvisino concreti comportamenti lesivi della concorrenza da parte delle imprese del gruppo Finmare.
Roma, 27/1/1993