PI4 - AIRON/N.T.B.
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 24 agosto 1992
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato la chiusura dei procedimenti riguardanti tre casi di pubblicità ingannevole.
Il primo caso, avviato sulla base di una denuncia inoltrata dall'Unione Nazionale Distributore Autoveicoli (UNRAE), riguarda il testo di un opuscolo redatto a cura dell'Unione petrolifera, della Fiat Auto e dell'Agip Petroli e diffuso anche attraverso periodici settimanali a grande tiratura, che pubblicizza l'uso della benzina verde e della marmitta catalitica.
L'Autorità ha ritenuto che l'omessa indicazione dall'elenco allegato all'opuscolo di alcuni modelli di auto può indurre in errore i consumatori e danneggiare i concorrenti. Inoltre, la mancata trasparenza del messaggio e l'inserimento dello stesso all'interno di una pubblicazione che presenta i caratteri dell'apparente ufficialità informativa può provocare nei destinatari un falso giudizio sulla veridicità dei dati contenuti nell'elenco.
L'Autorità ha ritenuto, pertanto, che il messaggio rappresenti una fattispecie di pubblicità ingannevole di cui all'art.2 del D.Lg n.74/92.
Il secondo procedimento riguarda la denuncia del contenuto di un messaggio pubblicitario relativo alle sigarette AIRON, vendute solo in farmacia, per l'omessa indicazione del contenuto di catrame e della pericolosità del prodotto per la salute del consumatore.
Considerato che il messaggio propone come sistema concreto per abbandonare l'abitudine al fumo l'utilizzo delle sigarette AIRON, quale prodotto privo di tabacco composto esclusivamente da erbe officinali ma che nulla è specificato sul contenuto di catrame che la combustione delle stesse sigarette produce, l'Autorità ha ritenuto che la mancanza di qualsiasi indicazione sulla pericolosità del prodotto possa indurre il consumatore a trascurare le normali regole di prudenza nell'uso di questo tipo di sigarette.
L'Autorità ha deliberato, quindi, che il messaggio pubblicitario denunciato costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi dell'art.5 del D.Lg. n.74/92 e pertanto ne ha vietata la diffusione disponendo, inoltre, la pubblicazione per estratto della decisione su alcuni dei maggiori quotidiani nazionali.
Nel terzo caso il procedimento era stato avviato sulla base di una denuncia effettuata da parte della Camera di Commercio di Milano, con la quale si segnalava l'ingannevolezza di alcuni messaggi pubblicitari volti a promuovere l'iscrizione in registri, la vendita di riviste, l'iscrizione a mutue, diffusi da varie società ed organizzazioni.
L'Autorità ha ritenuto che dalla lettura dei messaggi non emergesse con chiarezza l'autore della pubblicità in quanto essi inducono il destinatario a ritenere erroneamente che gli stessi provengano da una Pubblica Amministrazione e che quindi possano creare confusione sull'obbligatorietà dell'acquisto dei servizi o dei beni, offerti dalle varie società. Inoltre i messaggi non risultano chiaramente riconoscibili come comunicazione pubblicitaria.
L'Autorità, quindi, ritenuto che i messaggi diffusi dall'Anagrafe Nazionale Ditte Artigianali e Commerciali - A.N.D.A.C. Srl, dall'Ufficio Camerale del Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura s.a.s. - U.C.C.I.A.A., dal repertorio Nazionale Registro Ditte Artigiane, Commerciali, Agricole e Industriali, dal Registro Anagrafico Ditte Artigiane-Commerciali Srl, e dalla Mutua Italiana Previdenza Assistenza Lavoratori costituiscano una fattispecie di pubblicità ingannevole di cui agli artt.2 e 4 del decreto n.74/92 e che il messaggio diffuso dalla Mutua Italiana Lavoratori s.m.s. costituisce una fattispecie di pubblicità ingannevole di cui all'art.2 del decreto n.74/92 ed ha altresì disposto la pubblicazione per estratto della decisione su alcuni dei maggiori quotidiani economici nazionali.
Roma, 2 settembre 1992