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I32 - PRO. CAL.



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 27 maggio 1992


COMUNICATO STAMPA


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato il provvedimento di chiusura dell'istruttoria, avviata lo scorso gennaio, relativa all'accordo intercorso tra 24 imprese operanti nelle province di Napoli e Caserta per la costituzione della società consortile PRO.CAL.. La maggior parte delle imprese consorziate, di piccole e medie dimensioni, sono presenti solo sul mercato geografico suindicato, altre, come CALCESTRUZZI SpA e CEMENCAL SpA fanno capo a società che hanno rilevanza nazionale (rispettivamente Ferruzzi Finanziaria Spa e Italcementi SpA).

L'Autorità dopo aver accertato che la società opera come commissionaria con esclusiva per le vendite dei prodotti delle imprese socie consorziate, le quali si obbligano ad effettuare esclusivamente attraverso la società stessa il commercio e la vendita di calcestruzzo preconfezionato ed altri prodotti affini, ha ritenuto che le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento consortile sono da ritenersi intese restrittive della libertà di concorrenza.
In particolare è apparso evidente che risultino comportamenti in violazione all'art.2 della legge n.287/90, con particolare riferimento al divieto di intese aventi per oggetto e/o per effetto di impedire o limitare la produzione e gli investimenti, di ripartire i mercati e di fissare direttamente i prezzi e altre condizioni contrattuali, le seguenti disposizioni consortili della società Pro.cal.:
a) l'obbligo reciprocamente assunto dalle imprese consorziate di regolamentare la produzione e le vendite in base alle quote di contingentamento prestabilite;
b) la disciplina della determinazione del prezzo di vendita e il perequamento fra le imprese socie dei prezzi unitari di vendita sulla base dei prezzi medi realizzati;
c) il divieto fatto ai soci per tutta la durata del rapporto di partecipare in qualunque modo a società, associazioni o consorzi che svolgono la stessa attività della società consortile né di svolgere in proprio e/o per conto altrui attività in concorrenza con la società consortile.

L'Autorità ha pertanto diffidato la società Pro.cal. e le società aderenti al consorzio a non dare ulteriore attuazione agli accordi illeciti, ponendo immediatamente fine alle infrazioni accertate.
Ha inoltre ritenuto che l'intesa in esame costituisca un'infrazione grave che reca significativo pregiudizio allo svolgimento della concorrenza in una parte rilevante del mercato nazionale e ha quindi stabilito di irrogare, ai sensi dell'art.15 della legge n.287/90, nei confronti delle imprese aderenti alla società consortile, sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di circa 5 miliardi di lire.



28/5/1992