A22 - E.A.G. (EX C91B-C280)
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
Provvedimento del 11 aprile 1992
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso in data odierna al Garante per la radiodiffusione e l'editoria il parere richiesto da quest'ultimo ufficio relativo alla conclusione dell'istruttoria sulla concentrazione FININVEST / MONDADORI e agli eventuali abusi di posizione dominante compiuti dalla Fininvest nella vendita degli spazi pubblicitari. Si tratta di un articolato documento di 25 cartelle che raccoglie le conclusioni dell'Autorità sulla base di un dettagliato esame della struttura del settore.
L'Autorità ha ritenuto che nel generale comparto della pubblicità sui mezzi di comunicazione di massa vanno individuati come rilevanti, in considerazione della solo parziale intercambiabilità dei mezzi di comunicazione, più mercati distinti ma contigui e complementari. In particolare, per la valutazione della concentrazione in esame assumono rilievo il mercato della pubblicità televisiva ed il mercato della pubblicità a mezzo stampa.
Nel mercato della pubblicità televisiva l'Autorità ha rilevato che dall'operazione potranno derivare notevoli incrementi di fatturato che, in presenza di assetti restrittivi di carattere normativo, e ove non intervengano significative e dinamiche riorganizzazioni nelle parti rimanenti del mercato, potranno dare luogo ad un rafforzamento della posizione dominante detenuta dalla Fininvest. Ciò dipenderà, però, dall'evoluzione della normativa, dal rispetto rigoroso della legislazione vigente, da appropriate misure disposte dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria nonché ad esempio dalle dinamiche tecnologiche in atto, dall'ingresso delle nuove concessionarie già attive nel mercato allargato della pubblicità e da accordi leciti tra le imprese radiotelevisive e/o editoriali.
Nel mercato della pubblicità a mezzo stampa l'operazione di concentrazione non appare suscettibile di creare una posizione dominante anche in virtù dei limiti posti dalla legge n.223/90 (legge Mammì).
Per quanto riguarda il denunciato abuso di posizione dominante da parte del gruppo Fininvest, in mancanza di elementi sarà il Garante per la radiodiffusione e l'editoria a procedere ad ulteriori accertamenti, fatto salvo il controllo dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato anche su questo settore a norma dell'art.20, comma 3 della legge n.287/90.
Roma, 14 Aprile 1992