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A5 - 3C COMMUNICATIONS



COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 11 dicembre 1991


COMUNICATO STAMPA


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha espresso, nella riunione dell'11/12/1991, la propria soddisfazione per l'emanazione della sentenza della Corte di Giustizia della Cee, che ha sancito l'illegittimità di qualsiasi monopolio portuale. La Corte, infatti, ha pienamente condiviso i principi già esposti dall'Autorità, la quale, riconoscendo l'esistenza del diritto all'autoproduzione degli operatori portuali, aveva suggerito a Parlamento e Governo un intervento di liberalizzazione che anticipasse la scadenza per la revisione di alcune norme del Codice della Navigazione, già fissata per il 31 Dicembre 1992.
L'Autorità ha inoltre deliberato di avviare due istruttorie allo scopo di accertare eventuali infrazioni per abuso di posizione dominante rispettivamente nei settori delle telecomunicazioni e del trasporto marittimo di merci.
Nel primo caso la procedura è stata avviata sulla base della denuncia effettuata dalla società 3C COMMUNICATIONS nei confronti della SIP SpA per abuso di posizione dominante.
La società denunciante ha segnalato, in particolare, che la SIP avrebbe rifiutato la concessione di linee telefoniche, impedendole, di conseguenza, di offrire i propri servizi. Questi consistono nel dare la possibilità agli utenti di utilizzare carte di credito come strumento di accesso alla linea telefonica e come mezzo di pagamento delle telefonate. Si tratterebbe, quindi, di un servizio distinto da quello telefonico riservato alla SIP che, come è noto, lo gestisce in posizione di monopolista legale. Inoltre il servizio offerto dalla 3C, realizzando una funzionalità aggiuntiva rispetto al servizio telefonico cosiddetto "portante" potrebbe rientrare tra quelli per i quali la normativa vigente espressamente prevede un regime di concorrenza.
Dal momento che il comportamento denunciato sembrerebbe voler escludere un'impresa da un mercato distinto ma collegato a quello dove la SIP stessa opera, l'Autorità ha ritenuto di avviare l'istruttoria al fine di accertare eventuali infrazioni all'art. 3 della n. 287.
Nel secondo caso la procedura è stata avviata nei confronti della società TIRRENIA DI NAVIGAZIONE SpA, sulla base di una denuncia della società MARINZULICH con la quale venivano segnalate due modalità di comportamento anticoncorrenziale, consistenti:

a) nell'applicazione di sconti o premi fedeltà vincolati all'esclusivo utilizzo dei servizi della TIRRENIA per il trasporto marittimo di merci da e per la Sardegna;
b) nella modifica degli orari e dei giorni dei propri servizi di trasporto sulla linea Livorno-Cagliari in maniera da farli coincidere con quelli della società denunciante. Ciò avrebbe provocato un eccesso di capacità di offerta e un conseguente ribasso dei prezzi tale da non poter essere sostenuto dal concorrente.

L'Autorità ha ritenuto, pertanto, di aprire l'istruttoria per accertare se tali comportamenti diano luogo a distorsioni della concorrenza ai sensi dell'art. 3 della legge n. 287/90, deliberando la fissazione dei termini e stabilendo, tra l'altro, che il procedimento debba concludersi entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento agli interessati.



Roma, 12/12/1991