Cerca nel sito

CV278 - AI, avviata istruttoria nei confronti di Suno per clausole vessatorie




COMUNICATO STAMPA


immagine allegata

I Termini di Servizio determinerebbero un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi gravanti sui consumatori.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Suno Inc., società statunitense che fornisce l’omonimo servizio di intelligenza artificiale generativa specializzato nella creazione di musica. Il procedimento riguarda le clausole presenti nei Termini di Servizio applicati da Suno. Secondo l’Autorità, le clausole esaminate presenterebbero profili di vessatorietà ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo, perché idonee a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

In particolare, i Termini di Servizio riserverebbero a Suno un’ampia discrezionalità nel modificare unilateralmente il contratto, il servizio e i prezzi di abbonamento, senza l’indicazione di un giustificato motivo, e consentirebbero all’azienda di sospendere, disabilitare o cancellare l’account dell’utente - con i relativi contenuti - in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e senza preavviso. Inoltre, le clausole estenderebbero il consenso del consumatore a condizioni ulteriori, non conoscibili al momento della sottoscrizione del contratto, e limiterebbero in modo molto ampio e generico la responsabilità della società, anche con riferimento a ipotesi di danno alla persona.

Particolare attenzione merita la disciplina contrattuale dei diritti d’autore: la licenza imposta al consumatore per usufruire dei servizi della piattaforma ha un oggetto eccessivamente indeterminato, perché generico e onnicomprensivo, e si accompagna alla rinuncia ai diritti morali d’autore contraria agli artt. 20 e seguenti della legge n. 633/1941.

Infine, i Termini di Servizio imporrebbero ai consumatori il ricorso a un arbitrato obbligatorio amministrato negli Stati Uniti, con termini decadenziali ristretti per la presentazione dei reclami e la rinuncia alle azioni collettive, e stabilirebbero come foro competente esclusivo quello dello Stato del Massachusetts.

Nelle prossime settimane, nella sezione dedicata del sito dell’Autorità, sarà pubblicato anche il testo della consultazione pubblica, disposta ai sensi dell’art. 7, comma 1, del “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”, adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356. Alla consultazione potranno partecipare le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono partecipare alla consultazione anche le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo.

 Roma, 6 ottobre 2026