comunicato stampa
Provvedimento n. 8227 del 20 aprile 2000:
L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 20 aprile 2000;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO in particolare l'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, il quale prevede che le soglie di fatturato al di sopra delle quali diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione tra imprese sono rivalutate annualmente sulla base della variazione del deflatore implicito del prodotto interno lordo;
VISTA la propria delibera del 6 maggio1998 con la quale l’Autorità ha disposto l’arrotondamento al miliardo di lire degli importi rivalutati;
VISTA la Relazione Generale sulla situazione economica del Paese per il 1999, presentata al Parlamento dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica il 31 marzo 2000;
CONSIDERATO che il deflatore implicito del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato ha registrato, per gli anni dal 1991 al 1999, le seguenti variazioni percentuali:
| anno : | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| variazione % : | 7,58 | 4,55 | 3,93 | 3,48 | 5,03 | 5,28 | 2,43 | 2,65 | 1,48 |
DICHIARA
che l'ammontare di fatturato previsto dall'art. 16, comma 1, prima e seconda ipotesi, della legge n. 287/90, è fissato rispettivamente in settecentoquattordici miliardi di lire (pari a trecentosessantottomilionisettecentocinquantamila euro) e in settantuno miliardi di lire (pari a trentaseimilioniseicentosessantottomila euro).
| IL SEGRETARIO GENERALE Alberto Pera | IL PRESIDENTE Giuseppe Tesauro |
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