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Adozione della Comunicazione relativa alle operazioni di concentrazione sotto-soglia

02/01/2023

La comunicazione riguarda l’applicazione dell’articolo 16, comma 1 bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 

L’articolo 32 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, ha inserito all’articolo 16 della legge n. 287/90 un nuovo comma 1-bis, che apporta alcune modifiche alla disciplina in materia di controllo delle operazioni di concentrazione, in particolare per alcune tipologie di operazioni c.d. sotto-soglia. Ai sensi di questo articolo è previsto infatti che all’articolo 16 della legge n. 287/90 sia inserito il seguente comma 1-bis: “L’Autorità può richiedere alle imprese interessate di notificare entro trenta giorni un’operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento dell’operazione. L’Autorità definisce con proprio provvedimento generale, in conformità all’ordinamento dell’Unione europea, le regole procedurali per l’applicazione del presente comma. In caso di omessa notifica si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19, comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni di concentrazione perfezionate prima della data della sua entrata in vigore”.

L’Autorità, considerando la modifica apportata alla legge n. 287/90, ed a seguito della consultazione pubblica che è stata avviata, ha adottato la Comunicazione allegata, nella quale sono state definite, in conformità all’ordinamento dell’Unione europea, le regole procedurali per l’applicazione dell’articolo 16, comma 1-bis, della legge n. 287/90, e sono stati forniti alcuni chiarimenti sul relativo ambito di applicazione temporale e sostanziale.

Alla luce dell’esperienza maturata nel corso degli anni, l’obiettivo principale della Comunicazione è, da una parte, quello di recuperare la possibilità di valutare operazioni di concentrazione potenzialmente problematiche che, con l’attuale sistema, non sono soggette all’obbligo di notifica e, dall’altra, quello di fornire maggiore certezza giuridica alle imprese non appesantendo ingiustificatamente gli oneri che su di esse potrebbero ricadere.

In tal senso le parti potranno dunque presentare all’Autorità un documento che contenga una serie di informazioni relative all’operazione di concentrazione “sotto-soglia” e ai mercati interessati, specificando le ragioni per le quali esse ritengono che l’operazione possa determinare concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante. A seguito della consultazione pubblica, si è ritenuto altresì opportuno stabilire che l’Autorità, valutate le informazioni fornite, comunichi alle imprese se essa intenda richiedere la notifica dell’operazione ai sensi dell’articolo 16, comma 1-bis, della legge n. 287/90. 

Roma, 2 gennaio 2023